Fisco e contabilità

Tributi locali, trattamento accessorio e somme urgenze: la Corte dei conti in rassegna

di Marco Rossi

Pubblichiamo di seguito la rassegna con la sintesi del principio delle più interessanti pronunce delle sezioni regionali di controllo della Corte dei conti depositate nel corso delle ultime settimane.

TRIBUTI LOCALI
L'inderogabilità della normativa tributaria e la vincolatività della funzione impositiva non consente agli enti locali di sottrarsi, qualora sussistano i presupposti, dall'irrogazione dell'eventuale sanzione pecuniaria prevista dalla legge in caso di omesso versamento dei tributi. Sarà eventualmente compito del Giudice accertare la sussistenza o meno delle condizioni prescritte dall'articolo 10 dello statuto dei diritti del contribuente relativo alla tutela dell'affidamento e della buona fede. La sanzione pecuniaria tributaria, infatti, rientra nel novero delle potestà e dei diritti indisponibili perché è espressione del potere punitivo dell'amministrazione, che è esercitato esclusivamente secondo i criteri e i limiti imposti dalla legge, con l'esclusione della possibilità da parte dell'ente di concludere accordi transattivi con il relativo destinatario.
SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO DELLA BASILICATA - PARERE N. 4/2020

TRATTAMENTO ACCESSORIO E PROVENTI DA TITOLI ABILITATIVI
Le entrate costituite dall'aumento del 10 per cento dei diritti e oneri per il rilascio dei titoli abilitativi edilizi delle domande di sanatoria, destinati a progetti finalizzati da svolgere oltre l'orario di lavoro ordinario per l'attività istruttoria connessa al rilascio delle concessioni in sanatoria, hanno un vincolo di destinazione sotto il profilo della competenza e della cassa e le relative spese sono escluse dal tetto previsto dall'articolo 23 , comma 2, del Dlgs 75/2017. Analoghe considerazioni valgono in ordine alle entrate derivanti dal 50 per cento delle somme riscosse a titolo di conguaglio dell'oblazione prevista dall'art. 32, comma 41, del Dl 269/2003, che hanno un vincolo di destinazione sotto il profilo della competenza e della cassa. La lettura sistematica della norma, infatti, non può portare a conclusioni diverse per le due tipologie di entrate, trattandosi di entrate caratterizzate da «specialità» con precisi vincoli di destinazione.
SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO DELLA SICILIA - PARERE N. 5/2020

SOMME URGENZE E UTILE D'IMPRESA
In relazione alle somme urgenze, laddove l'iter procedurale seguito dall'amministrazione si sia svolto nell'ambito dei ristretti termini previsti dall'articolo 191, comma 3, del Dlgs 267/2000, il riferimento alle «modalità» di cui all'articolo 194 lettera e) è da intendersi nel senso che è sempre necessaria l'adozione della delibera consiliare con la quale riconoscere la spesa sostenuta per lavori di somma urgenza, purché strettamente attinenti alla rimozione dello stato di pericolo e in questo caso l'utilità per l'amministrazione coincide con la spesa sostenuta come risultante dalla perizia tecnica e dal corrispettivo concordato consensualmente. Laddove, invece, sia intervenuta una qualche violazione della normativa di riferimento tanto sotto il profilo procedurale che temporale il riconoscimento opererà esclusivamente nei limiti dell'utilità ricevuta dall'amministrazione, mentre per la parte non riconoscibile (l'utile d'impresa) il rapporto obbligatorio intercorrerà tra il privato fornitore e il funzionario.
SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO DELLA BASILICATA - PARERE N. 5/2020

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