Fisco e contabilità

Gravi conseguenze e caos interpretativo salvano la delibera del piano di riequilibrio fuori tempo

di Vincenzo Giannotti

Ancora un salvataggio di un piano di riequilibrio approvato fuori dai termini perentori previsti dalla legge (articolo 243-bis, comma 5, del Tuel). Già a suo tempo le Sezioni Riunite della Corte dei conti, in sede giurisdizionale (si veda Il Quotidiano degli enti locali e della Pa dell'8 gennaio 2018), hanno considerato scusabile l'errore di un Comune, per aver approvato il piano di riequilibrio oltre il termine dei novanta giorni, facendo affidamento sulla esecutività della deliberazione dopo quindici giorni dalla deliberazione di consiglio comunale dell'inizio della procedura, senza considerare che la medesima deliberazione fosse stata dichiarata di immediata eseguibilità. Ora è la Corte dei conti della Campania (deliberazione n. 23/2020) che ha perdonato un Comune rimettendolo nei termini. I giudici contabili partenopei hanno, infatti, ritenuto che il caos interpretativo sulla esecutività della deliberazione consiliare, si poggiasse su una errata indicazione del Viminale (parere del 13 settembre 2006), con la conseguenza che la dichiarazione di dissesto fosse, nel caso di specie, non solo particolarmente gravosa in termini di conseguenze per l'ente locale, ma "scusabile" a fronte di indicazioni non corrette sulla esecutività della deliberazione iniziale.

Il termine perentorio
L'articolo 243-bis del Testo unico sugli enti locali ha stabilito al comma 5 che «il consiglio dell'ente locale, entro il termine perentorio di novanta giorni dalla data di esecutività della delibera di cui al comma 1 , delibera un piano di riequilibrio finanziario pluriennale». Non c'è dubbio sul fatto che la decorrenza del termine perentorio di 90 giorni sia individuato nella «data di esecutività della delibera» con cui l'ente decide di ricorrere alla procedura del piano di riequilibrio finanziario pluriennale. Decorso infruttuosamente il termine, l'amministrazione viene a trovarsi di fatto in condizione di dissesto, da dichiarare con deliberazione.

Data di esecutività della deliberazione
Il Collegio contabile ha precisato che non sussiste nell'ordinamento positivo una norma che imponga agli enti di pubblicare gli atti non appena adottati; ciò nemmeno nel caso in cui l'organo collegiale abbia deliberato, motivatamente, di attribuire l'immediata eseguibilità al provvedimento in base all'articolo 134, comma 4, del Tuel. Tuttavia, sulla questione si sono fronteggiate due tesi diverse. La prima, prevalente nella giurisprudenza amministrativa, ha individuato il termine iniziale essenzialmente in base alla lettura dell'articolo 134, terzo comma, del Tuel che attribuisce esecutività alle deliberazioni «dopo il decimo giorno dalla pubblicazione». Un seconda tesi, individua la decorrenza del termine di esecutività della deliberazione dalla scadenza dei 10 giorni successivi all'ultimo di pubblicazione, ossia dal 16° giorno. Su quest'ultima tesi si poggia una pronuncia della Corte di cassazione (n. 4397/1999), rimasta isolata, e su un parere datato del ministero dell'Interno del 13 settembre 2006. Questo orientamento, in sostanza, ritiene che, i due termini - di pubblicazione e di esecutività - si "saldino", di guisa che un atto collegiale diventa esecutivo solo quando, terminato il periodo di pubblicazione (15 giorni), siano decorsi altri dieci giorni. Nel caso di specie il Comune ha presentato il piano di riequilibrio basandosi su quest'ultima tesi per rientrare nei termini di presentazione del piano di riequilibrio e sfuggire al dissesto. Il Collegio contabile, tuttavia, non può che aderire al primo indirizzo, mutando un proprio precedente orientamento, in quanto l'esecutività delle deliberazioni si consegue al decimo giorno dalla sua pubblicazione, secondo il chiaro tenore letterale dell'articolo 134 comma 3, del Tuel.

La decisione del Collegio contabile
Pur precisando che la natura "interpretativa" delle pronunce giudiziali comporta che esse abbiano effetto retroattivo, tuttavia, a fronte delle gravi conseguenze che la legge riconnette al mancato rispetto del termine, oltre alla situazione di caos interpretativo in cui l'ente si è trovato ad operare, il Collegio contabile partenopeo ha dichiarato tempestivo il piano presentato dal Comune.

La delibera della Corte dei conti Campania n. 23/2020

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