Fisco e contabilità

Le novità per gli enti territoriali dal «Cura Italia»

di Grazia Zeppa (*) - Rubrica a cura di Ancrel

Le disposizioni del Dl 18/2020, cosiddetto «Cura Italia», contenenti una serie di misure a sostegno dell'emergenza da Covid-19, in vigore dal 17 marzo, prevedono diverse novità per enti locali e regioni, alcune delle quali saranno di seguito esposte.

Differimento di termini amministrativo-contabili
L'articolo 107 nel disciplinare il differimento dei termini in ambito amministrativo contabile per le pubbliche amministrazioni, ha disposto per gli enti locali il rinvio dal 30 aprile al 31 maggio dei bilanci di previsione e dei rendiconti 2019. In merito si ritiene che queste proroghe non siano sufficienti, soprattutto per gli enti che già prima dell'emergenza da Covid-19 si trovavano in difficoltà per varie ragioni e che oggi, per effetto di un generale rallentamento dell'attività amministrativa e contabile derivante anche dallo smart working, si vedono aumentate a dismisura queste difficoltà. Pertanto, sarebbe più che mai opportuno prevedere un ulteriore rinvio dei suddetti termini, nonché una loro diversificazione.
È altresì previsto il rinvio del termine dal 31 luglio al 30 settembre per la deliberazione del documento unico di programmazione 2021-2023.
Anche per le Regioni e per le Province autonome di Trento e di Bolzano è prevista una proroga dei termini per l'approvazione del rendiconto 2019 dal 30 aprile al 31 maggio da parte delle giunte e dal 30 giugno al 30 settembre da parte del consiglio.
Per gli enti locali in dissesto e in procedura di riequilibrio finanziario pluriennale è previsto il differimento al 30 giugno 2020 di diversi adempimenti stabiliti dal Dlgs 267/2000, tra cui:
• la deliberazione dello stato di dissesto (articolo 246 comma 2);
• la deliberazione di attivazione delle entrate proprie (articolo 251 comma 1);
• l'ipotesi di bilancio di previsione stabilmente riequilibrato (articolo 259, comma 1);
• la deliberazione di nuova ipotesi di bilancio (articolo 261, comma 4);
• la deliberazione del piano di riequilibrio finanziario pluriennale (articolo 243-bis comma 5);
• l'esame del piano di riequilibrio e la formulazione di rilievi o richieste istruttorie (articolo 243-quater commi 1, 2 e 5).
Infine, sempre per gli enti locali è stabilito il rinvio dal 17 marzo al 31 agosto 2020 dei seguenti termini previsti dal Tuel:
• da 90 a 180 giorni, il termine per la sospensione dei consigli comunali e provinciali e la nomina del commissario prefettizio (articolo 141, comma 7);
• da 45 a 135 giorni, il termine entro il quale, dal deposito delle conclusioni della commissione d'indagine, il prefetto invia al ministro dell'Interno la relazione con la quale si dà conto della eventuale sussistenza di elementi di collegamenti diretti o indiretti con la criminalità organizzata di tipo mafioso (articolo 143, comma 3);
• da 90 a 180 giorni, il termine per lo scioglimento dei consigli comunali e provinciali a seguito di fenomeni di infiltrazione mafiosa (articolo 143, comma 4);
• da 60 a 150 giorni, il termine della sospensione degli organi da parte del prefetto (articolo 143, comma 12).

Utilizzo avanzi per spese correnti di urgenza a fronte dell'emergenza Covid-19
Il «Cura Italia» ha previsto all'articolo 109 per le Regioni e per le Province autonome di Trento e di Bolzano, limitatamente all'esercizio finanziario 2020 e in deroga alle modalità di utilizzo della quota libera dell'avanzo di amministrazione di cui all'articolo 42, comma 6, Dlgs118/2011, la possibilità di utilizzare la quota libera dell'avanzo di amministrazione per il finanziamento di spese correnti connesse con l'emergenza in corso, ferme restando le priorità relative alla copertura dei debiti fuori bilancio e alla salvaguardia degli equilibri di bilancio.
Così anche gli enti locali, limitatamente all'esercizio 2020 e in deroga alle modalità di utilizzo della quota libera dell'avanzo di amministrazione di cui all'articolo 187, comma 2, Dlgs 267/2000, possono utilizzare la quota libera dell'avanzo di amministrazione per il finanziamento di spese correnti connesse con l'emergenza in corso, ferme restando le priorità relative alla copertura dei debiti fuori bilancio e alla salvaguardia degli equilibri di bilancio. In merito a questa possibilità, si evidenzia, purtroppo, la totale inutilità della norma, in quanto già l'articolo 187 prevede al comma 2, lettera d) la possibilità di utilizzare l'avanzo disponibile per il finanziamento di spese correnti a carattere non permanente, come sono certamente le spese per emergenza da Covid-19. Piuttosto, per gli enti locali con bilancio 2020/2022 approvato sarebbe stato sicuramente utile, in considerazione del rinvio indispensabile dei rendiconti 2019, prevedere la possibilità di utilizzare parte dell'avanzo libero presunto, come approvato in sede di previsione, per le suddette necessità prima dell'approvazione dei rendiconti.
La norma ha previsto inoltre, nel rispetto del principio di equilibrio di bilancio, che gli enti locali, limitatamente all'esercizio finanziario 2020, possano utilizzare, anche integralmente, per il finanziamento delle spese correnti connesse all'emergenza in corso, i proventi delle concessioni edilizie e delle sanzioni previste dal Dpr 380/2001, con esclusione delle sanzioni previste dall'articolo 31, comma 4-bis del medesimo decreto.

Sospensione quota capitale mutui Regioni a statuto ordinario
L'articolo 111 ha previsto per le regioni a statuto ordinario la sospensione del pagamento delle quote capitale, in scadenza nell'anno 2020 successivamente al 17 marzo, dei prestiti concessi dal Mef e dalla Cassa depositi e prestiti trasferiti al Mef in attuazione dell'articolo 5, comma 1 e 3, del Dl 269/2003. Le quote capitale annuali sospese saranno rimborsate nell'anno successivo a quello di conclusione di ciascun piano di ammortamento contrattuale. Il risparmio di spesa derivante è utilizzato, previa variazione di bilancio da approvarsi dalla giunta, per le finalità di rilancio dell'economia e per il sostegno ai settori economico colpiti dall'epidemia di Covid-19.

Sospensione quota capitale mutui enti locali
L'articolo 112 ha previsto per gli enti locali che il pagamento delle quote capitale, in scadenza nell'anno 2020 successivamente al 17 marzo, dei mutui concessi dalla Cassa depositi e prestiti, trasferiti al Mef in attuazione dell'articolo 5, commi 1 e 3, del Dl 269/2003, è differito all'anno immediatamente successivo alla data di scadenza del piano di ammortamento contrattuale, sulla base della periodicità di pagamento prevista nei provvedimenti e nei contratti regolanti i mutui stessi. Il risparmio di spesa derivante è utilizzato per il finanziamento di interventi utili a far fronte all'emergenza Covid-19. Questa sospensione non si applica alle anticipazioni di liquidità di cui all'articolo 1, comma 10, del Dl 35/2013, nonché ai mutui che hanno beneficiato di differimenti di pagamento delle rate di ammortamento in scadenza nel 2020, autorizzati dalla normativa applicabile agli enti locali colpiti da eventi sismici.

(*) Comitato esecutivo Ancrel

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