Fisco e contabilità

Coronavirus/6 - Gli oneri di urbanizzazione soccorrono il bilancio

di Daniela Ghiandoni e Elena Masini

Risulta particolarmente importante, in questo momento di emergenza sanitaria, dedicare un po' di attenzione alle risorse di entrata che il legislatore ha deciso di individuare per finanziare le iniziative di spesa corrente necessarie a tutelare la salute dei cittadini e dei lavoratori

L'articolo 109, comma 2, del Dl 18/2020 ha previsto che una delle leve da utilizzare possa essere quella dei proventi dei titoli abilitativi edilizi e delle sanzioni previsti dal Dpr 380/2001, a eccezione delle sanzioni di cui all'articolo 31, comma 4-bis, e ciò in deroga alla regola principale che era stata introdotta dall'articolo 1, comma 460, legge 232/2016, come modificato dall'articolo 1 bis, comma 1, del Dl 148/2017. La deroga normativa doveva essere espressa in quanto, nel quadro del vigente ordinamento, si rinviene il principio generale di divieto di finanziare spese correnti con entrate in conto capitale, giustificato anche dall'esigenza d'assicurare il mantenimento degli equilibri di bilancio, salvo le eccezioni di legge. Questi proventi, oltre a poter essere prioritariamente utilizzati per garantire gli equilibri di bilancio, dovranno essere destinati agli specifici utilizzi stabiliti dalla legge di bilancio 2017, senza vincoli temporali, a cui vanno aggiunti per il solo anno 2020 quelli previsti dal Dl «Cura Italia», e cioè:
• utilizzo ai fini del riequilibrio di bilancio (questa scelta ha sempre priorità rispetto a tutte le altre, comprese le spese di emergenza)
• spese correnti emergenza Covid-19 (solo anno 2020);
• realizzazione e alla manutenzione ordinaria e straordinaria delle opere di urbanizzazione primaria e secondaria;
• risanamento di complessi edilizi compresi nei centri storici e nelle periferie degradate;
interventi di riuso e di rigenerazione e demolizione di costruzioni abusive;
• acquisizione e realizzazione di aree verdi destinate a uso pubblico;
• interventi di tutela e riqualificazione dell'ambiente e del paesaggio, anche ai fini della prevenzione e della mitigazione del rischio idrogeologico e sismico e della tutela e riqualificazione del patrimonio rurale pubblico;
• interventi volti a favorire l'insediamento di attività di agricoltura nell'ambito urbano;
• spese di progettazione per opere pubbliche.

Ricordiamo infine che la Faq n. 28 di Arconet (si veda il Quotidiano degli enti locali e della Pa del 21 marzo 2019) ha chiarito che gli oneri di urbanizzazione costituiscono un insieme di possibili destinazioni, la cui scelta è rimessa alla discrezionalità dell'ente, in quanto non esiste un vincolo di destinazione specifico ma una generica destinazione ad una categoria di spese e che tale destinazione debba avvenire «senza vincoli temporali», così come gli avanzi di amministrazione generati dagli stessi proventi (Corte dei conti Puglia, delibera n. 163/2018 e Piemonte n. 70/2019). Per il fatto che sono considerate a specifica destinazione generica, non sussiste l'obbligo di inserirle tra le entrate vincolate di cassa (Corte conti, Sezione Autonomie n. 31/2015).

Rimane il dubbio se le quote di questi proventi destinate alla spesa corrente straordinaria per emergenza Covid-19 siano da ritenersi vincolate e se eventuali economie di spesa debbano confluire nelle quote di avanzo di amministrazione vincolato 2020. A nostro parere il vincolo dovrà crearsi ma solo a favore di future spese che rientrino nell'ordinario utilizzo previsto dalla legge di bilancio 2017 e smi, stante la previsione di utilizzo per l'emergenza che è stato limitato all'esercizio 2020.

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