Personale

Obbligo di motivazione rafforzata per l'ente che sceglie le progressioni verticali al posto del concorso

di Vincenzo Giannotti

La riforma Madia (Dlgs75/2017) ha previsto in via eccezionale e, per un periodo temporale limitato (21018-2020), la possibilità, da parte delle pubbliche amministrazioni di avviare, avendo a disposizione le necessarie capacità assunzionali, procedure selettive per la progressione tra le aree o categorie riservate al solo personale interno, fermo restando il possesso dei titoli di studio richiesti. Gli enti pubblici, in ogni caso, non sono liberi di scegliere questa procedura, ma sono obbligati a una motivazione rafforzata della loro scelta rispetto al concorso pubblico, dovendo giustificare che questa scelta dipenda dalla difficoltà di trovare risorse esterne con il concorso pubblico. Inoltre, la definizione limitata dei posti a disposizione (20% per singole categorie) non può definirsi limitativa per gli enti di piccole dimensioni, data la facoltà e non l'obbligo di procedere in questa direzione. Sono queste le indicazioni contenute nella deliberazione n. 71/2019 della Corte dei conti, Sezione regionale di controllo per la Puglia che con questa decisione ha ristretto il campo di intervento sulle progressioni verticali.

La motivazione rafforzata sulle progressioni verticali
I giudici contabili pugliesi precisano in via preliminare come, rispetto alla normativa vigente che permette la valorizzazione del personale interno attraverso la previsione di una riserva di posti nei concorsi pubblici non superiore al 50% di quelli messi a concorso, la disposizione introdotta dal Dlgs 75/2017 rende possibile, per il solo triennio 2018-2020, procedure selettive interamente riservate ai dipendenti, con il corrispondente obbligo per la Pa interessata di ridurre la percentuale di riserva dei posti destinati alle progressioni interne ordinarie (articolo 52 del Dlgs 165/2001).
In altri termini, le previsioni dell'articolo 22, comma 15, del Dlgs 75/2017 integrano, dunque, uno di quei «casi stabiliti dalla legge» di deroga alla regola costituzionale dell'accesso all'impiego nella Pa mediante concorso. Dato questo carattere derogatorio, il ricorso alla possibilità in esame è soggetto a un rafforzato onere motivazionale da parte dell'amministrazione, teso a dimostrare un'esigenza di «valorizzare le professionalità interne» insuscettibile di trovare soddisfazione attraverso lo strumento ordinario del concorso pubblico ad accesso esterno.

Il calcolo del 20% va fatto sulle singole categorie contrattuali
Il collegio contabile ha precisato, inoltre, che le linee di indirizzo al Dlgs 75/2017 sui fabbisogni del personale emanate con decreto 8 maggio 2018 non offrono spazi interpretativi ulteriori rispetto alle disposizioni sulle procedure di progressioni interamente riservate, precisando che il piano triennale dei fabbisogni deve indicare, sempre nello spirito del miglior utilizzo delle risorse, eventuali progressioni tra le aree o le categorie rivolte al personale in servizio secondo quanto previsto dall'articolo 22, comma 15, del Dlgs 75/2017.
In merito al calcolo del 20% sulle singole categorie contrattuali si è già espressa la Corte dei conti della Campania (deliberazione n. 103/2019) precisando che «il numero di posti per tali procedure selettive riservate non può superare il 20 per cento di quelli previsti nei piani dei fabbisogni come nuove assunzioni consentite per la relativa area o categoria». In altri termini la normativa prescrive che, la percentuale del 20%, debba riguardare il numero di posti previsti per i concorsi di pari categoria e non il numero di posti previsti per i concorsi di qualsiasi categoria. Se ciò non fosse vero, allora si finirebbe per avvantaggiare soltanto alcune categorie a scapito della valorizzazione del personale di altre, pregiudicando la funzione del piano triennale del fabbisogno del personale di garantire l'utilizzo delle risorse umane in dotazione dell'ente secondo i criteri di ottimizzazione dell'impiego delle risorse pubbliche disponibili e di perseguimento di obiettivi di performance organizzativa, efficienza, economicità e qualità dei servizi ai cittadini.
Alla norma non può essere attribuita la responabilità di avvantaggiare solo gli enti di medio-grandi dimensioni che hanno la possibilità di assumere nella medesima categoria un consistente numero di dipendenti, al contrario di altri enti che, per poter attivare la progressione orizzontale ad esempio di una categoria C, sono costretti ad attivare il reclutamento dall'esterno di almeno 5 unità nella medesima categoria. Infatti, la procedura derogatoria al concorso pubblico esterno rappresenta una mera facoltà e non un obbligo, restando pur sempre soggetta ai limiti della capacità assunzionali dei singoli enti.

La delibera della Corte dei conti Puglia n. 71/2019

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