Personale

Da questo mese aumento a sorpresa per i contributi sulle posizioni organizzative

di Tiziano Grandelli e Mirco Zamberlan

Dal mese di ottobre aumentano i contributi a carico delle amministrazioni sugli alcuni elementi retributivi ai fini del Tfr. Sembrerebbe questo il contenuto del messaggio Inps n. 2440/2019 che si occupa dell'aggiornamento del tracciato UniEmens - ListaPosPa.
La modifica è volta a mettere in evidenza voci stipendiali utili ai fini del Tfr, e non ai fini Tfs, grazie alla previsione del contratto di comparto. Su questi «ulteriori elementi» i contributi sono pari all'aliquota di computo del 6,91% con un aumento, per sanità ed enti locali, del 2,03% pari alla differenza tra il 4,88% (il 6,10% sull'80% dell'imponibile) e il 6,91%. Nel comparto delle Funzioni locali si tratta principalmente della retribuzione di posizione dei titolari di posizione organizzativa e dei diritti di segreteria.

L'abitudine a seguire pedissequamente le indicazioni di prassi può far perdere la bussola rispetto ai principi generali del diritto. Il quesito è semplice: perché una modifica del tracciato UniEmens dovrebbe cambiare la contribuzione? Se le aliquote contributive sono previste da una norma di legge, cosa è cambiato? La risposta è quantomeno disarmante: il messaggio richiama l'articolo 1, comma 7, del Dpcm 20 dicembre 1999 e l'articolo 4, comma 2, dell'accordo quadro nazionale del 29 luglio 1999. Ovvero del quadro normativo generale su Tfr e previdenza complementare. Quindi non si tratta di una modifica normativa ma di una evoluzione interpretativa.

Se questo è il contesto non è chiaro perché la modifica contributiva decorra dal mese di ottobre e non dalla data di efficacia delle norme di riferimento, ovvero il 2001. Inoltre non vi sono indicazioni sul regime transitorio.
Dove potrebbe collocarsi l'evoluzione interpretativa? Il messaggio non lo dice.

L'articolo 4, comma 2, dell'accordo quadro, richiamato dall'Inps, prevede che il contratto possa considerare ulteriori voci utili ai fini Tfr garantendo la spesa corrente degli enti gestori; equilibri verificati dalla Corte dei conti con la certificazione del contratto collettivo. Inoltre la norma richiamata riguarda le modalità di calcolo del Tfr e non le aliquote di versamento. Analogamente l'articolo 1, comma 7, del Dpcm 20 dicembre 1999 prevede l'aliquota contributiva del 4,88% da applicare alla base contributiva del Tfs ma nulla dispone in merito a questi «ulteriori elementi» oggetto del messaggio. In passato le istruzioni non ponevano alcuna distinzione ( Circolare Inpdap n. 30/2002, paragrafi 4 e 5).

Per cercare di dare un senso a questo groviglio di norme e interpretazioni si dovrebbe concludere che il messaggio in commento prevede che l'articolo 1, comma 7, del Dpcm si applica solo alla base imponibile ex Tfs mentre agli ulteriori elementi previsti dal contratto si applicano le regole generali del codice civile. Conclusione che potrebbe sembrare ovvia ma che non è contenuta nel Dpcm ed è genericamente richiamata in termini di principio nell'articolo 2 dell'accordo quadro.

Se questa analisi fosse corretta, allora sugli ulteriori emolumenti non sarebbe possibile recuperare il 2% sulla retribuzione lorda, come previsto sia dal Dpcm che dall'Anq, con un ulteriore aggravio di costo per il datore di lavoro. Inoltre, non si dovrebbe versare la contribuzione per i periodi inferiori ai 15 giorni atteso che per questi periodi non matura il Tfr. In questa prospettiva, i dubbi possono estendersi a diversi altri dubbi.
Risulta di lampante evidenza che una modifica di tale portata non può essere relegata ad uno stringato messaggio di poche righe che ha oggetto l'adeguamento del tracciato UniEmens. Nel frattempo gli operatori dovranno ancora una volta "improvvisare", sperando di non incorrere in sanzioni.

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