Personale

Il servizio di reperibilità può essere disciplinato a livello di singola contrattazione

di Gianni La Banca

Nel silenzio della legge e della contrattazione collettiva, oltre che in difetto di disposizioni normative ostative, nulla vieta che siano gli accordi aziendali o addirittura i contratti individuali di lavoro a prevedere la reperibilità quale modalità legittima di impiego. Così ha affermato il Consiglio di Stato, Sezione III, sentenza. n. 7933/2019

Il fatto
Un istituto di vigilanza operava in forza di un regolamento di servizio, che prevedeva la reperibilità quale servizio aggiuntivo che ciascuna guardia giurata era tenuta ad assicurare, per far fronte ad eventuali esigenze sopravvenute e non previste.
Tale previsione era stata approvata dal Questore con la prescrizione che la reperibilità poteva essere disposta, nei termini previsti dalla normativa vigente, a seguito di specifici accordi con le OO.SS. più rappresentative delle province interessate o, in assenza di questi, in conseguenza di contrattazione individuale col lavoratore.
Il nuovo regolamento veniva adeguato alla nuova normativa, anch’esso recante, in continuità con il precedente, la previsione del servizio di reperibilità; previsione, tuttavia, disapprovata dal Questore, in quanto il servizio in questione non sarebbe previsto dal Ccnl, né da accordi sindacali locali e, comunque, non rientrerebbe nell'eventuale computo degli orari di servizi stabiliti dal Ccnl, recando un aggravio dei compiti e delle ore lavorate e creando un pericolo per le Guardie e un disservizio per i clienti.

La contrattazione in materia di reperibilità
Nessuna norma di legge stabilisce che il regime della reperibilità debba essere disciplinato dalla contrattazione collettiva; alla stregua di tale considerazione, è legittimo l’intervento della contrattazione individuale, in assenza di qualunque norma imperativa di segno contrario.
La stessa normativa vigente, dettata dal Dm 269/2010, prescrive il rispetto di quanto previsto dalla contrattazione collettiva, ma non impedisce di disciplinare mediante contratto individuale di lavoro quanto la contrattazione collettiva non prevede, né vieta che il rapporto di lavoro delle guardie giurate con l’istituto di vigilanza privata possa essere regolato dal complesso delle disposizioni convenute nel Ccnl per i dipendenti degli Ivp e dagli accordi integrativi a livello territoriale e aziendale con le OOSS, nonché dal complesso delle disposizioni normative in materia.
D’altra parte, nel rapporto tra contratto collettivo e individuale sono inderogabili da parte del secondo le sole previsioni del primo che siano espressamente connotate come tali (articolo 2077 Cc). In assenza, al contrario, di norme inderogabili, di legge e/o di contratto collettivo, si riespande l'autonomia contrattuale delle parti.
Senza considerare che esistono contratti collettivi di secondo livello che disciplinano il servizio di reperibilità: anche se si dovesse trattare di mero rinvio a regolamenti interni, come sostenuto dal Ministero, privi di rilievo pattizio, resta il fatto che la tecnica della relatio ad un distinto documento è idonea ad incorporare nel tessuto negoziale i contenuti del testo richiamato.
Si tratta, in altri termini, di un espediente alternativo, ma equivalente negli effetti, a quello della riproduzione integrale, all’interno del contratto, del documento ad esso esterno.
Quando i contraenti fanno riferimento alla disciplina fissata in un distinto documento al fine dell'integrazione della regolamentazione negoziale, le previsioni di quella disciplina si intendono conosciute e approvate "per relationem", assumendo pertanto il valore di clausole concordate senza necessità di una specifica approvazione per iscritto ai sensi dell'articolo 1341 Cc.
In ogni caso, gli aspetti (retributivo e tecnico operativo) disciplinati dal contratto collettivo intercettano contenuti del tutto salienti nella disciplina del servizio di reperibilità, sicché la loro regolamentazione non può che presupporre l’implicita adesione, da parte della contrattazione di secondo livello, all’istituto della reperibilità unitariamente e complessivamente inteso. 

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