Personale

Nuovi chiarimenti dell'Agenzia su permessi brevi e legge 104

di Gianluca Bertagna e Salvatore Cicala

La necessità di omogeneizzare le regole applicabili a tutti i pubblici dipendenti con riferimento agli aspetti di alcune tipologie di assenza dal servizio aveva spinto nel 2014 l'allora ministro della Funzione pubblica, Marianna Madia, a inviare all'Aran un atto di indirizzo per la definizione del contratto nazionale quadro in materia di rapporto di lavoro dei pubblici dipendenti. Seppur sull'argomento si sono svolti alcuni tavoli con le confederazioni sindacali rappresentative, in realtà il contratto non ha mai visto la luce.
L'obiettivo di evitare ingiustificate diversità di trattamento tra i diversi comparti di contrattazione in materia però è rimasto sempre vivo. In questa ottica nell'ultima tornata contrattuale, quella relativa al triennio 2016-2018, i principali istituti, tra cui quelli relativi all'orario di lavoro, alle assenze per malattia, alle aspettative e ai permessi, sono stati aggiornati e, in qualche modo, anche armonizzati con le corrispondenti discipline applicate nel comparto delle funzioni centrali. Partendo da questo assunto, dunque le risposte che l'Aran fornisce alle amministrazioni dei diversi comparti di contrattazione rappresentano senza dubbio un importante punto di riferimento anche per gli enti locali.

Nessuna conversione in ferie in caso di utilizzo improprio dei permessi brevi
Il nuovo contratto del comparto funzioni locali del 21 maggio 2018 è intervenuto con la rivisitazione di alcuni istituti (orari di lavoro, ferie, permessi per motivi personali eccetera) a rafforzare la flessibilità oraria per migliorare la conciliazione tra i tempi di vita e di lavoro del personale dipendente. In questo contesto di riordino, la disciplina dei «permessi brevi» (articolo 33-bis) ha sostanzialmente confermato la precedente norma contrattuale, salvo un unico profilo relativo alla possibilità che la valutazione della richiesta di questi permessi, anche sotto il profilo della tempestività, possa essere effettuata, oltre che dal dirigente, anche dal responsabile preposto all'unità organizzativa non dirigente.
La disposizione contrattuale, pressoché identica in tutti i comparti di contrattazione, prevede che questi permessi non possono essere di durata superiore alla metà dell'orario di lavoro giornaliero. Ma cosa accade se il dipendente non abbia rispettato il limite?
Per l'Aran (CFC35) il mancato rispetto del vincolo orario relativo all'assenza autorizzata, determina a carico del dipendente l'insorgere di responsabilità disciplinare per inosservanza delle disposizioni in materia di orario di lavoro. In alcun modo è consentito da parte dell'amministrazione operare automatiche riconversioni della causale di assenza mediante imputazione a ferie della giornata in cui si verifica il mancato rispetto del limite orario del permesso, anche in considerazione dell'incongruenza che verrebbe a determinarsi nella giornata stessa (assenza per ferie relativa all'intera giornata e presenza di una prestazione lavorativa parzialmente resa).

Riproporzionamento dei permessi «legge 104»
Non deve essere operato il riproporzionamento dei tre giorni di permesso ex articolo 33 della legge 104/1992 nei confronti del lavoratore con contratto a part time verticale che effettui prestazione lavorativa per un numero di giornate superiori al 50% rispetto all'ordinario orario lavorativo in regime di full time. È questa la conclusione cui giunge l'Aran, in risposta a una amministrazione centrale, con l'orientamento applicativo CFC34. La risposta non fa altro che confermare il consolidato orientamento espresso dalla suprema Corte di cassazione (sentenza n. 22925/2017 e n. 4069/2018) che, per altro, per il personale del comparto delle funzioni locali è stato recepito nella dichiarazione congiunta n. 7 al contratto del 21 maggio 2018.

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