Personale

Compensi e indennità accessorie tra i chiarimenti dell'Aran

di Gianluca Bertagna e Salvatore Cicala

Solo le prestazioni connesse a indagini statistiche periodiche e censimenti permanenti rese al di fuori dell'orario di lavoro possono essere remunerate con i compensi Istat che transitano nel fondo delle risorse decentrate.
L'indennità per specifiche responsabilità, riconosciuta nella misura massima di 350 euro annui lordi, compete al messo notificatore solo se allo stesso sono state formalmente conferite le funzioni di ufficiale giudiziario.
I compensi accessori derivanti dagli accertamenti Imu e Tari competono ai titolari di posizioni organizzativa in aggiunta alla retribuzione di posizione e di risultato.
Sono queste, in sintesi, le ultime indicazioni fornite dall'Aran in materia di compensi e indennità accessorie disciplinate dal contratto del 21 maggio 2018.

Compensi Istat
Con l'articolo 70-ter del contratto del 21 maggio 2018 è stata rimodulata la precedente disciplina (articolo 14, comma 5, del contratto del 1° aprile 1999) in modo da tenere conto della evoluzione legislativa determinatasi in materia con la previsione di censimenti permanenti. In base alla nuova regolamentazione gli enti possono corrispondere specifici compensi al proprio personale per remunerare prestazioni connesse a indagini statistiche periodiche e censimenti permanenti. Gli oneri connessi all'erogazione dei suddetti compensi devono trovare specifica ed integrale copertura esclusivamente nella quota parte del contributo onnicomprensivo e forfetario riconosciuto dall'Istat e dagli enti e organismi pubblici autorizzati per legge. La quota confluisce nella parte variabile del fondo risorse decentrate. L'Aran (CFL56) rammenta che la disposizione contrattuale prevede espressamente che tali prestazioni, per poter essere remunerati a titolo di compenso Istat, devono essere necessariamente svolte al di fuori dell'ordinario orario di lavoro.

Indennità per specifiche responsabilità
L'articolo 70-quinquies, comma 2, del contratto del 21 maggio 2018 nel riscrivere la disciplina delle indennità per specifiche responsabilità ha sostanzialmente modificato, in aumento, l'importo massimo da riconoscere senza apportare modifiche né ai soggetti destinatari delle indennità né le condizioni legittimanti l'erogazione delle stesse.
Partendo da questo assunto l'Aran (CFL54) precisa che, in base alla disciplina contrattuale, il requisito fondamentale per il riconoscimento dell'indennità in questione è che al messo notificatore sia stata, formalmente, conferita la funzione di ufficiale giudiziario.
La stessa Agenzia in passato (RAL1706) ha precisato che altro elemento fondamentale ai fini del riconoscimento della relativa indennità è il concreto svolgimento da parte del dipendente delle relative funzioni riguardanti la notifica di atti dell'autorità giudiziaria.

Compensi derivanti dagli accertamenti Imu e Tari
L'articolo 1, comma 1091, della legge di bilancio 2019 consente ai comuni di destinare una parte del maggior gettito Imu e Tari derivante dall'attività di contrasto dell'evasione dei suddetti tributi comunali alla valorizzazione del personale, anche con qualifica dirigenziale, impiegato nel raggiungimento degli obiettivi del settore entrate. Ma questi compensi possono essere erogati anche ai titolari di posizione organizzativa?
Se la disposizione normativa include tra il personale beneficiario del compenso i dirigenti – per i quali è, quindi riconosciuto un importo aggiuntivo rispetto a quello già previsto a titolo d'indennità di risultato – a maggior ragione, per coerenza, parimenti debba essere ricompreso anche il personale incaricato di posizione organizzativa. Tanto più che l'articolo 18, comma 1, lettera h), del contratti del 21 maggio 2018, consente di erogare ai titolari di posizione organizzativa (in aggiunta alla retribuzione di posizione e di risultato) «i compensi che specifiche disposizioni di legge espressamente prevedano a favore del personale».
L'Aran, con il parere CFL65, evidenzia come tali compensi vanno ad alimentare la parte variabile del fondo delle risorse decentrate, essendo risorse rinvenibili da specifiche disposizioni di legge ed, in base alle stesse, espressamente finalizzate anche al trattamento accessorio del personale.

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