Amministratori

Nessuna garanzia nel periodo di prova per chi ha vinto un concorso in un ente pubblico non contrattualizzato

di Vincenzo Giannotti

Anche il nuovo contratto collettivo delle Funzioni locali del 21 maggio 2018 ha previsto la garanzia della conservazione del posto, presso l'ente di provenienza, per il dipendente a tempo indeterminato, che sia vincitore di concorso presso un altro ente o amministrazione, per tutta la durata del periodo di prova. La garanzia subisce, tuttavia, delle limitazioni alla sua operatività, qualora il risultato del concorso avvenga in un ente di destinazione il cui contratto non sia stato sottoscritto in sede Aran ovvero, pur se sottoscritto in sede Aran, non disciplini, nell'ambito della sua contrattazione collettiva, una clausola di contenuto analogo che riconosca, ai dipendenti vincitori di concorso presso il comparto di contrattazione delle funzioni locali, il diritto alla conservazione del posto nell'ente di provenienza, per la durata del periodo di prova. Sono queste le indicazioni fornite dall'Aran (Orientamento applicativo CFL53/2019) che ha negato il diritto di un dipendente di un ente locale alla conservazione del posto di lavoro, per il periodo di prova, a seguito della vincita di un concorso nella carriera prefettizia.

Il dubbio di un ente locale
Un ente locale ha chiesto ai tecnici dell'Aran se debba o meno essere prevista la conservazione del posto di lavoro di un dipendente a tempo indeterminato che abbia vinto un concorso per consigliere di prefettura, la cui durata di prova risulta pari a un anno. La richiesta nasce dalla corretta applicazione della disposizione dell'articolo 20, comma 10, del contratto del 21 maggio 2018 delle Funzioni locali, secondo cui è previsto l'obbligo, da parte dell'ente di provenienza, alla conservazione del posto senza retribuzione al dipendente a tempo indeterminato, che sia vincitore di concorso presso un altro ente o amministrazione, per un arco temporale corrispondente pari alla durata del periodo di prova presso l'ente o amministrazione di destinazione. Tuttavia, il successivo comma 12 prevede che il diritto alla conservazione del posto si applica anche al dipendente in prova proveniente da un ente di diverso comparto il cui contratto collettivo preveda analoga disciplina.

La risposta negativa dell'Aran
Per i tecnici dell'Aran, le disposizioni contrattuali sottoscritte il 21 maggio 2018 per i dipendenti del comparto Funzioni locali non sono dissimili da quelle a suo tempo disciplinate dal contratto collettivo del personale non dirigenziale degli enti locali (articolo 14-bis, comma 9, del contratto 6 luglio 1995). In caso di vincita del concorso pubblico presso altro comparto, è stata confermata la possibilità di conservazione del posto solo nel caso congiunto in cui il contratto collettivo, dell'amministrazione pubblica di destinazione del dipendente vincitore di concorso, sia stato sottoscritto in sede Aran e che abbia disciplinato la condizione di reciprocità della garanzia anche in senso inverso presso il comparto delle Funzioni locali. Nel caso di specie, precisa l'Aran, la garanzia richiesta al dipendente a tempo indeterminato delle Funzioni locali non può trovare applicazione in quanto si è in presenza di una vincita di concorso del personale appartenente alla carriera prefettizia che, in base all'articolo 3 del Dlgs 165/2001, rientra tra i dipendenti delle amministrazioni ancora assoggettate a regime pubblicistico per gli aspetti concernenti il trattamento giuridico ed economico del proprio personale.

L'orientamento applicativo dell'Aran

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