Personale

Scuole materne e nidi, sulle indennità in esenzione servono chiarimenti

di Consuelo Ziggiotto e Davide d'Alfonso

Solleva dubbi la corresponsione di tutto l'accessorio contrattualmente previsto per il personale educativo delle scuole materne e degli asili nido comunali durante l'esenzione dal servizio legata alla perdurante sospensione delle attività educative.
L'articolo 87, comma 3, del Dl 18/2020, anche a valle della conversione in legge, ha previsto quale opzione residuale per il personale che non possa lavorare agilmente, l'esenzione dal servizio, che «costituisce servizio prestato a tutti gli effetti di legge».
Sorvolando sulla necessità che la scelta sia abbracciata dal datore di lavoro come ultima ipotesi, e confermata la suggestione dell'alternativa dell'assegnazione temporanea a mansioni diverse, occorre individuare quale trattamento accessorio vada riconosciuto a quel personale.

Sono due le indennità che il contratto collettivo attribuisce al personale delle scuole materne e dei nidi. Da un lato, comune, quella prevista dall'articolo 37 comma 1, rispettivamente lettere c) e d) del contratto 6 luglio 1995, poi integrata dall'articolo 6 del contratto 5 ottobre 2001. Dall'altro, peculiari, l'indennità cosiddetta «di tempo potenziato», articolo 37 comma 2 del contratto 1995 per le materne, e quella aggiuntiva articolo 31 comma 7 del contratto 14 settembre 2000 per gli asili nido.

Il dipartimento della Funzione pubblica, con la circolare n. 2 del 1 aprile 2020, ha ben chiarito quanto non voglia che l'ipotesi di esenzione «incida negativamente ai fini della valutazione e dell'erogazione del trattamento accessorio».

Nei suoi orientamenti passati, rispondendo ai quesiti relativi all'attribuzione o meno delle indennità in esame, in caso di assenza dal servizio a vario titolo, l'Aran ha tracciato una demarcazione tra indennità con «requisiti di fissità e continuità» (la prima, di quelle su elencate) e quelle aventi natura più palesemente accessoria (le altre due). Il discrimine poggiava innanzitutto sulla considerazione che solo quella prevista dall'articolo 37, comma 1, viene corrisposta in ragione d'anno, mentre le altre per soli 10 mesi, caratteristica che le infiacchisce alla radice. Nel caso dell'esenzione dal servizio occorre approcciare la questione ancora diversamente: essa è, per legge, servizio prestato a tutti gli effetti. Non può essere accostata per natura, pertanto, alle diverse causali di assenza, imponendo uno scivolamento verso percorsi logici differenti.

L'analisi va centrata, piuttosto, sulla natura delle diverse indennità.
Quella prevista dall'articolo 37, comma 1, si accomoda nell'alveo delle indennità professionali, collegate ai contenuti della prestazione lavorativa ordinariamente resa, intimamente connesse al profilo professionale posseduto e agito. In esenzione dal servizio va quindi mantenuta.
Diversamente in ordine all'indennità di tempo potenziato, ricondotta espressamente al maggiore orario di attività didattica prestata dal personale delle materne comunali rispetto al personale statale. Questa indennità perde ragion d'essere e d'attribuire laddove la chiusura delle scuole di ogni ordine e grado ha sospeso l'attività posta a termine di paragone necessario per la sua esistenza.

A conferma della dubbia legittimità di corresponsione in esenzione dal servizio, c'è l'articolo 30, comma 5, del contratto 14 settembre 2000, laddove prevede che qualora gli enti rideterminino l'orario dell'attività didattica «al personale interessato viene proporzionalmente ridotta l'indennità di tempo potenziato». Principio estensibile al caso in esame. Potrebbe seguire in via analogica, per i nidi, quella prevista dall'articolo 31, comma 7, del contratto del 2000, che però sollecita qualche riflessione in più. Anch'essa è corrisposta per soli 10 mesi, la sua intermittenza temporale la pone in scia rispetto alla precedente; sembra poter assumere però, alla lettura della disposizione che l'ha introdotta semplicemente come aggiuntiva rispetto a quella del contratto 6 luglio 1995, senza altro associare alla sua attribuzione, le vesti di ulteriore trattamento connesso al profilo professionale.

Va detto che trattarla diversamente da quella del tempo potenziato comporterebbe però una disparità di trattamento economico tra le due categorie di personale educativo.
Sul tema specifico è giunta a esprimersi l'Aran, che con il parere del 30 aprile ha sottolineato la portata del comma 3 dell'articolo 37, nella misura in cui ha connesso tutte le indennità in parola all'esclusivo e permanente svolgimento dell'attività d'insegnamento, a rilevare che la sospensione delle attività educative potrebbe svuotarle di presupposti nel loro complesso. Dice però anche l'Agenzia che, data la specialità della condizione emergenziale, necessitano chiarimenti specifici da parte del dipartimento della Funzione pubblica sugli effetti conseguenti alla oggettiva impossibilità di svolgere l'attività educativa da parte di quel personale.

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