Personale

Doppia via per i nuovi concorsi

Regioni ed enti locali possono riprendere e concludere i concorsi indetti prima della sospensione per l’emergenza Covid-19 e possono indirne di nuovi sia utilizzando le regole tradizionali sia sfruttando le opportunità offerte per il 2020 dal Dl 34/2020. Nel frattempo per la Funzione Pubblica sono ripresi a decorrere i termini per rispondere alle comunicazioni delle Pa per l’assegnazione di personale pubblico in disponibilità. E le riunioni delle commissioni di concorso possono svolgersi in modalità telematica. Sono questi i principali elementi di cui gli enti devono tenere conto nelle scelte che devono effettuare in questi giorni per chiudere i propri concorsi in tempi brevi.

Dalla metà di maggio è cessata la sospensione delle prove disposta dall’articolo 87 del Dl 18/2020, per cui l’iter può riprendere in modo ordinario. Di conseguenza, le amministrazioni possono convocare e svolgere le prove con le regole previste nei bandi. Gli enti sono impegnati comunque a garantire che le sedi e le modalità delle prove rispettino i requisiti dettati dalla normativa e dal protocollo Funzione pubblica-sindacati sulla tutela della salute nei luoghi di lavoro. Per le prove orali si deve ritenere che lo svolgimento in modalità telematica, anche se non previsto nel bando, sia possibile con il consenso di tutti i candidati ammessi.

Per i concorsi da bandire gli enti possono optare tra l’utilizzo delle metodologie tradizionali, l’applicazione delle forme sperimentali introdotte per quest’anno dal Dl 34/2020 o la combinazione tra le nuove e le vecchie regole.

Le previsioni introdotte dal Dl 34 consentono di svolgere con strumenti informatici anche le prove scritte e preselettive e prevedono che per le prove orali si possa utilizzare la videoconferenza, garantendo comunque la massima trasparenza. Inoltre, gli enti possono disporre lo svolgimento delle prove d’esame presso sedi decentrate individuate dalla Funzione Pubblica. E viene consentita la presentazione delle domande esclusivamente in modalità telematica entro i 15 giorni successivi alla pubblicazione del bando in Gazzetta Ufficiale attraverso una piattaforma digitale dedicata.

I candidati devono comunque avere un indirizzo Pec e registrarsi nella piattaforma attraverso lo Spid.

Si può stabilire che tutte le comunicazioni tra gli enti e i candidati avvengano attraverso questo strumento. Gli enti che vogliono utilizzare queste procedure devono modificare i propri regolamenti sui concorsi.

Si deve inoltre ricordare che le commissioni possono svolgere le loro riunioni anche in modalità telematica, purché questa sia sicura, e che questa procedura può essere utilizzata anche per i concorsi che si svolgono con le modalità tradizionali.

Un passo per l’accelerazione delle procedure deriva dalla mancata riproposizione della sospensione dei termini procedimenti amministrativi. Il che determina come conseguenza che, dallo scorso 15 maggio, sono ripresi a decorrere i 45 giorni entro i quali la mancata risposta di Funzione pubblica alla comunicazione delle Pa per l’assegnazione di personale in disponibilità equivale all’attestazione dell’assenza di figure disponibili, passaggio indispensabile per poter indire o concludere i concorsi e per utilizzare per scorrimento le graduatorie.

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