Personale

Enti locali e Regioni, subito la costituzione del fondo per la contrattazione decentrata

di Arturo Bianco

É necessario che le amministrazioni locali e regionali diano corso rapidamente alla costituzione del fondo per la contrattazione decentrata, così da consentire l'avvio delle trattative per il rinnovo del contratto. Non vi sono novità negli enti in cui il numero dei dipendenti è rimasto invariato o diminuito, mentre in quelli in cui è aumentato rispetto al personale in servizio al 31 dicembre 2018 occorre procedere a un adeguamento per lasciare invariata l'incidenza media pro capite dei singoli dipendenti, compresi i titolari di posizione organizzativa, sulle risorse per il salario accessorio.

Ricordiamo che in modo sostanzialmente ormai consolidato la contrattazione collettiva decentrata integrativa tardiva, intendendo con questa espressione non solo quella che interviene nell'anno successivo, ma anche quella che interviene alla fine dell'anno, deve essere ritenuta di assai dubbia legittimità.

Come sappiamo, la costituzione del fondo per le risorse decentrate spetta agli enti e non è oggetto di contrattazione ma le amministrazioni devono dare corso come relazioni sindacali semplicemente alla informazione preventiva prima dell'avvio della contrattazione. Il fondo viene costituito con una determinazione del dirigente o responsabile competente, preceduto da una deliberazione per l'inserimento delle risorse di parte variabile che dipendono dalla scelta dell'organo di governo dell'ente.

Negli enti in cui il numero dei dipendenti rimane invariato o diminuisce rispetto al personale in servizio al 31 dicembre 2018, occorre confermare il fondo del 2019 di parte stabile operando semplicemente una integrazione in aumento per la Ria e gli assegni ad personam in godimento da parte dei cessati in quell'anno. Nella parte variabile occorre decidere l'eventuale inserimento di risorse entro il tetto dello 1,2% del monte salari 1997 e l'inserimento di quelle collegate alla realizzazione degli obiettivi, anche di mantenimento. Sempre nella parte variabile vanno inseriti i risparmi della Ria e degli assegni ad personam dei cessati nell'anno precedente e devono essere conteggiate, sapendo che molte di esse - a partire dall'incentivazione delle funzioni tecniche - vanno al di fuori del tetto del fondo, le risorse previste da specifiche disposizioni di legge. L'importo complessivo non può superare, sommandosi alle altre forme di salario accessorio, il tetto del 2016. Si giunge a questa conclusione perchè il decreto 17 marzo 2020 dei Ministri della Pa, dell'Economia e finanze e dell'Interno, sulla scorta delle analoghe indicazioni già dettate per le Regioni, stabilisce - con una interpretazione creativa - che non si deve dare luogo alle decurtazione del fondo negli enti in cui vi è una diminuzione del personale in servizio.

Invece nelle amministrazioni in cui il numero dei dipendenti è aumentato o aumenterà rispetto al personale in servizio alla fine del 2018, si deve dare corso a un aumento del fondo in modo che le risorse medie pro capite dei dipendenti e delle posizioni organizzative rimangano invariate rispetto a quell'anno. L'aumento, che va in deroga al tetto del salario accessorio 2016, deve essere effettuato utilizzando le disposizioni dettate dal contratto del 21 maggio 2018. Quindi, in primo luogo, le risorse derivanti dalla Ria dei cessati. Sulla parte stabile, incremento da utilizzare solamente in presenza di una crescita dei dipendenti con carattere permanente, si può applicare solamente l'incremento correlato all'aumento della dotazione organica. Sulla parte variabile può essere utilizzato l'inserimento sia di risorse entro il tetto dello 1,2% del monte salari 1997 sia di risorse collegate alla realizzazione degli obiettivi, anche di mantenimento.

Nel calcolo del quantum di questo incremento il riferimento legislativo all'incidenza media sul fondo, spinge nella direzione per cui si deve applicare il metodo delle somme effettivamente necessarie rispetto a quello della media aritmetica del personale in servizio. Le amministrazioni, in assenza di una indicazione, devono infine decidere analogamente a quanto applicato nel periodo compreso tra il 2011 ed il 2014 se nella base di calcolo del personale vanno o meno inseriti anche i dipendenti a tempo determinato.

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