Personale

Revoca bando di concorso, incentivi tecnici, avvocatura comunale, infortuni sul lavoro

di Gianluca Bertagna

La rubrica settimanale con le indicazioni sintetiche delle novità normative e applicative intervenute in tema di gestione del personale nelle pubbliche amministrazioni.

Revoca bando di concorso
«Solo con l'approvazione della graduatoria di merito e l'indicazione dei candidati vincitori del concorso, i vincitori di una procedura concorsuale potranno essere assunti con un contratto di lavoro individuale o, nel caso di dipendenti pubblici con un provvedimento di nomina. Solo da tale ultimo momento, e quindi dalla stipula del contratto di lavoro, la posizione giuridica del partecipante ad un concorso diviene di diritto soggettivo rimanendo invece in tutte le fasi precedenti la posizione giuridica di interesse legittimo ovvero di mera aspettativa».
È questo quanto ribadito dal Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana, con la sentenza del 1° aprile 2020 n. 240, nella quale ha affrontato il ricorso di alcuni candidati a una procedura concorsuale avverso gli atti con cui l'ente aveva revocato la selezione.
Il Collegio ha ritenuto legittimo l'operato della Pa, illustrando che appartiene alla più ampia valutazione di merito dell'amministrazione la scelta del momento in cui bandire il concorso per la copertura di posti vacanti in organico, nonché l'individuazione del numero delle unità di personale da assumere in relazione alle esigenze funzionali ed organizzative dell'ente.
Sempre in via discrezionale, l'amministrazione può intervenire con atto di revoca su una procedura già indetta, in base a rinnovata valutazione di opportunità e fino al momento in cui non si siano costituite posizioni di impiego in esito alla procedura selettiva.

Indipendenza e autonomia per l'avvocatura comunale
Il Tar Campania, Napoli, sezione quinta, con sentenza del 30 marzo 2020 n. 1301 ha esaminato il ricorso di un dipendente-avvocato di un Comune, avverso il regolamento disciplinante il funzionamento dell'ufficio legale, adottato dall'ente medesimo. In particolare, accogliendo le doglianze del soggetto, il Tribunale illustra che ai fini dell'iscrizione nell'elenco speciale detenuto dall'albo avvocati, l'ordinamento esige che presso l'ente pubblico di appartenenza esista un ufficio legale costituente un'unità organica autonoma, e che i soggetti addetti alla stessa esercitino le funzioni di competenza con modalità che assicurino libertà e autonomia dell'attività di difesa, con sostanziale estraneità all'apparato amministrativo, in posizione di indipendenza da tutti i settori previsti in organico e con esclusione di ogni attività di gestione.
Dunque, nell'ambito dell'assetto organizzativo di un ente, ai fini del rispetto del principio di autonomia dell'ufficio legale, esso deve connotarsi come una struttura differenziata da ogni altro centro operativo e postulante una diretta connessione unicamente con il vertice decisionale dell'ente stesso, al di fuori, quindi, di ogni altra intermediazione.

Incentivi funzioni tecniche con gara svolta da soggetto aggregatore
Alla Corte dei conti dell'Emilia-Romagna è stato chiesto «se gli incentivi spettanti per lo svolgimento delle funzioni tecniche di cui all'articolo 113, comma 21, del Dlgs n. 50/2016 (Codice dei contratti pubblici) possano ritenersi spettanti al personale preposto all'esecuzione di un contratto stipulato a seguito di una gara svolta non dallo stesso ernte ma da un soggetto aggregatore ex delibere Anac n. 58/2015 e n. 31/2018, ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 1, comma 499, legge n. 208/2015 e dall'articolo 9, comma 2, Dl n. 66/2014, convertito dalla legge n. 89/2014, in quanto nella fase di esecuzione del contratto non si rilevano differenze per quanto riguarda le funzioni da svolgere tra il caso di affidamento di appalto da parte dello stesso ente o di adesione a convenzione stipulata da soggetto aggregatore».
Con deliberazione n. 30/2020/PAR del 2 aprile 2020, la sezione illustra che il fatto che l'ente proceda mediante un soggetto aggregatore non può dirsi di per sé preclusivo al riconoscimento di incentivi per funzioni tecniche, come è possibile evincere dalla norma contenuta nel secondo comma dell'articolo 113, ma l'incentivo potrà dirsi spettante:
a) se l'ente abbia stanziato somme per far fronte agli oneri di cui all'articolo 113, comma 1;
b) se, in concreto, sia stato nominato dall'ente un direttore dell'esecuzione e questi svolga o abbia svolto le funzioni relative a contratti di servizi o forniture.
Rimane fermo che l'applicabilità degli incentivi, nell'ambito dei contratti di affidamento di servizi e forniture, è, peraltro, contemplata soltanto «nel caso in cui sia nominato il direttore dell'esecuzione», inteso quale soggetto autonomo e diverso dal Rup.
Tale figura interviene soltanto negli appalti di forniture o servizi di importo superiore a 500mila euro, ovvero di particolare complessità così come specificato con delibera Anac n. 1096/2016 (aggiornata con delibera n. 1007/2017), punto 10.1.

Infortunio sul lavoro
«La vittima di un infortunio sul lavoro può ritenersi responsabile esclusiva dell'accaduto solo in un caso: quando il lavoratore abbia tenuto un contegno abnorme, inopinabile ed esorbitante rispetto al procedimento lavorativo ed alle direttive ricevute».
Così la Corte di Cassazione – Civile, sezione lavoro – con ordinanza del 15 maggio 2020 n. 8988, con la quale ha accolto il ricorso degli eredi di un operaio deceduto in seguito a un incidente sul lavoro, avverso la decisione con cui una Corte territoriale aveva attribuito una percentuale di corresponsabilità al lavoratore medesimo nella causazione dell'incidente mortale.

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