Appalti

Servizio idrico e illuminazione votiva in cerca di chiarimenti sull'e-fattura

di Domenico Luddeni

La risposta all'interpello n. 54/2019 pubblicata dalle Entrate impone ulteriori riflessioni sull'obbligo di fatturazione elettronica applicato alle bollette-fatture emesse dagli enti locali e in generale dai soggetti che erogano servizi secondo il Dm 370/2000 quali acquedotto e illuminazione votiva.

L'Agenzia ha più volte ribadito che l'obbligo di fatturazione elettronica non ha introdotto «nuove ipotesi di operazioni soggette ad obbligo di fatturazione ex articolo 21 del Dpr 633/1972 né abrogato le disposizioni previgenti che già consentivano forme alternative di documentazione delle operazioni imponibili (si vedano, ad esempio, gli articoli 22 e 73 del Dpr 633/1972)», come enunciato nella risoluzione n. 98/E/2015. La risposta all'interpello n. 54/2019 ribadisce il concetto sottolineando che «I vari interventi normativi, infatti, non hanno modificato le ulteriori previsioni del decreto IVA (o di altri provvedimenti) che dettano le regole relative alla certificazione delle operazioni (tramite fattura o con un diverso strumento ritenuto parimenti idoneo, si tratti di scontrini, ricevute fiscali o altro)».

L'Agenzia quindi esprime un principio basilare: l'obbligo di fattura elettronica non si applica nei casi in cui il soggetto passivo in relazione alle disposizioni previgenti non fosse tenuto a emettere fattura: in definitiva la fattura elettronica non crea nuovi obbligati alla fatturazione, cambia solo la modalità tecniche di emissione. Questo principio generale dovrebbe applicarsi in tutti gli altri casi in cui l'emissione della fattura non era obbligatoria in passato, come, ad esempio, nel caso delle farmacie per le forniture di medicinali (risposta 54/2009) come, ovviamente, nel caso dell'emissione degli scontrini fiscali per i commercianti al minuto e come nel caso delle bollette emesse secondo il Dm 370/2000 per le somministrazioni di acqua, gas, energia elettrica, vapore, teleriscaldamento, raccolta rifiuti depurazione e fognatura.

Il Dm 370/2000, all'articolo 1 prevede che possono essere emesse bollette che tengono luogo delle fatture, per l'addebito dei corrispettivi relativi alle somministrazioni di acqua, energia elettrica eccetera. È un caso di esonero dall'emissione della fattura (bolletta in luogo della fattura) che rientra tra le eccezioni previste dall'articolo 22 del Dpr 633/1972, più volte richiamate dalla prassi dell'Agenzia delle entrate, come d'altronde reca la rubrica del decreto 370/2000 «Regolamento recante particolari modalità di applicazione dell'imposta sul valore aggiunto nei confronti di contribuenti che gestiscono il servizio dei rifiuti solidi urbani ed assimilati ed il servizio di fognatura e depurazione, i cui corrispettivi sono addebitati mediante bolletta, da emanarsi ai sensi degli articoli 22, comma 2, e 73, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633».

Bisogna anche tenere conto che il provvedimento del direttore dell'Agenzia 28 dicembre 2018 che definisce le regole tecniche per l'emissione delle fatture elettroniche da parte dei soggetti Iva che offrono i servizi di cui ai Dm 366/2000 e 370/2000, nei confronti delle persone fisiche non soggetti Iva, per i quali non sono reperibili i codici fiscali, cita sempre le fatture elettroniche e mai le bollette, riconoscendo implicitamente che l'obbligo della fatturazione elettronica non riguarda le bollette (in effetti l'emissione delle bollette in luogo delle fatture è una facoltà per i soggetti che gestiscono i servizi di cui ai decreti citati).

Ma l'Agenzia ha espresso anche una tesi contraria con la risoluzione n. 68/2018 (si veda questo quotidiano del 27 dicembre 2018), rispondendo a un Comune che chiedeva se le bollette emesse secondo il Dm 370/2000 dovessero essere ricomprese nello spesometro, ha stabilito che le bollette emesse per l'addebito dei corrispettivi relativi alle diverse somministrazioni (acqua, gas, energia elettrica eccetera) tengono luogo delle fatture e, dunque, sono da considerarsi tali sotto ogni profilo. Nonostante appaia chiaro che le bollette-fatture dovrebbero essere destinatarie dell'obbligo della fatturazione elettronica, essendo un dato necessario alla fornitura di quella liquidazione Iva precompilata più volte prefigurata, appare quanto mai urgente un chiarimento normativo che stabilisca senza dubbio se le bollette emesse dai soggetti che gestiscono i servizi di cui ai Dm 370/2000 e 366/2000 rientrino nell'obbligo della fatturazione elettronica o meno, in quanto, diversamente, molti enti potrebbero sentirsi in diritto di non emettere fattura elettronica per quelle forniture, a rischio di rilevanti contenziosi con l'amministrazione finanziaria che, allo stato attuale della norma, non sembrano di facile soluzione.

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