Appalti

Associazioni e fondazioni non profit fuori dal perimetro del controllo pubblico

di Michele Nico

Nei rapporti tra la Pa e gli organismi di diritto privato operanti nel terzo settore l'articolo 11-sexies del Dl 135/2018 (come modificato dalla legge di conversione 12/2019) ha introdotto alcune novità che offrono importanti chiarimenti.

Le modifiche al Dlgs 112/2017
In primo luogo l'articolo 11-sexies ha modificato all'articolo 4, comma 3, del Dlgs 112/2017 (disciplina in materia di impresa sociale), in base al quale le amministrazioni pubbliche non possono esercitare attività di direzione e coordinamento o detenere, in qualsiasi forma, anche analoga, congiunta o indiretta, il controllo di un'impresa sociale. L'articolo è integrato con la precisazione che il divieto non opera per le associazioni o fondazioni di diritto privato ex Ipab derivanti dai processi di trasformazione delle istituzioni pubbliche di assistenza o beneficenza, in quanto la nomina degli amministratori di questi organismi da parte dell'ente pubblico si configura quale mera designazione, intesa come espressione della rappresentanza della cittadinanza, e non come mandato fiduciario in vista dell'esercizio di un controllo sulla gestione.

Gli interventi al Dlgs 117/2017
In secondo luogo ha modificato l'articolo 4, comma 2, del Dlgs 117/2017, recante l'elenco dei soggetti esclusi dal terzo settore. Premesso che il comma 1 di questa norma ricomprende nel perimetro del terzo settore «le organizzazioni di volontariato, le associazioni di promozione sociale, gli enti filantropici, le imprese sociali, incluse le cooperative sociali, le reti associative, le società di mutuo soccorso, le associazioni, riconosciute o non riconosciute, le fondazioni e gli altri enti di carattere privato» iscritti nell'apposito registro unico nazionale. In corrispondenza a ciò, il comma 2 dello stesso articolo 4 afferma che non sono enti del terzo settore né le amministrazioni pubbliche, né gli enti sottoposti a direzione, coordinamento o controllo da parte di queste ultime, eccezion fatta per i soggetti operanti nel settore della protezione civile.
In questo contesto, l'articolo 11-sexies amplia la rosa delle eccezioni includendo nel novero del terzo settore le associazioni o fondazioni di diritto privato originate dalla trasformazione di istituti pubblici di assistenza e beneficenza (ex Ipab) per la medesima ragione sopra esposta, ossia perché la nomina dei componenti pubblici nel relativo Cda non implica un mandato fiduciario volto all'esercizio di un controllo, ma è solo espressione di un potere di rappresentanza istituzionale.

Gli aspetti chiariti
Da un lato viene opportunamente salvaguardata l'autonomia statutaria e gestionale delle associazioni e delle fondazioni in conformità al dettato costituzionale, escludendo qualsiasi vincolo di mandato a carico dei soggetti nominati in questi organismi di diritto privato, che devono poter operare in assoluta indipendenza dall'ente che li ha nominati (per l'affermazione di un siffatto principio in rapporto alle fondazioni bancarie, si veda la sentenza della Corte Costituzionale n. 301/2003).
D'altro lato, la norma reca un'interpretazione autentica a beneficio degli enti locali, precisando che il rigoroso sistema di controlli in vigore per le società partecipate, sulla scorta dell'articolo 147 quater del Tuel e del testo unico Dlgs 175/2016 non può spingersi a ricomprendere gli organismi partecipati che, per definizione, sono entità del tutto autonome nel perseguire le finalità statutarie loro assegnate.

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