Appalti

Partecipate, sugli enti il carico di obblighi e controlli imposti per legge

di Michele Nico

Negli ultimi anni l'evoluzione normativa in tema di rapporti tra enti locali e società partecipate ha profondamente rivisitato le regole del gioco, da un lato accentuando le responsabilità di controllo del socio pubblico, e, dall'altro, lasciando aperte varie questioni di coordinamento sistematico tra le diverse fonti che si sono avvicendate nel tempo.

I controlli nel Tuel e nel Tusp
A questo riguardo si può evocare il delicato rapporto tra l'articolo 147-quater del Tuel («controlli sulle società partecipate non quotate») e il correlativo sistema di controlli introdotto dal testo unico sulle società a partecipazione pubblica (Dlgs 175/2016), che non cita il testo unico, benché permanga in vigore.
Il disposto del Tuel è stato introdotto dall'articolo 3 (rafforzamento dei controlli interni) del Dl 174/2012, convertito in legge 213/2012, che per rendere più efficace il monitoraggio sulle partecipate ha imposto l'obbligo per gli enti soci di emanare un regolamento attuativo con il vademecum delle azioni di controllo da porre in essere nei confronti delle società in mano pubblica.
Come si ricorderà, il sub-sistema di controlli definito dall'articolo 147-quater si è connotato per un'estensione graduale del relativo perimetro di applicazione, stabilendo che dapprima l'obbligo dei controlli gravi soltanto sugli enti locali con popolazione superiore ai 100mila abitanti, e vincoli poi dall'anno 2014 gli enti al di sopra dei 50mila abitanti, nonché dal 1° gennaio 2015 gli enti sopra i 15mila abitanti. Il tenore degli obblighi previsti dall'articolo non è certo una cosa di poco conto.
Secondo l'articolo 147-quater l'ente deve organizzare un sistema informativo finalizzato a rilevare i rapporti finanziari tra l'ente stesso e la società, la situazione contabile, gestionale e organizzativa della società, i contratti di servizio, la qualità dei servizi, il rispetto della normativa sui vincoli di finanza pubblica.
Il sistema informativo ha lo scopo di assicurare un monitoraggio periodico sull'andamento delle società, che analizzi gli scostamenti rispetto agli obiettivi assegnati e individui le opportune azioni correttive, in riferimento a possibili squilibri economico-finanziari rilevanti per il bilancio dell'ente locale.
I controlli dell'ente devono concretizzarsi, all'occorrenza, in azioni finalizzate a correggere la gestione del soggetto partecipato, ogniqualvolta la stessa non sia in grado di raggiungere gli obiettivi assegnati o si prospetti quale causa di possibili perdite d'esercizio.

La sovrapposizione dei controlli
A questo cruscotto di azioni e di indicatori si è sovrapposto il sistema di controlli previsto dal Dlgs 175/2016, che per alcuni versi ha rafforzato il monitoraggio sulle partecipate aggravando in modo eccessivo le incombenze del socio pubblico. Si consideri, per esempio, il fatto che il processo di razionalizzazione - imposto dapprima una tantum dall'articolo 1, comma 611, della legge 190/2014 (legge di stabilità 2015) e poi a regime dall'articolo 20 del Dlgs 175/2016 - mette ora a disposizione degli organi dell'amministrazione locale una grande mole di informazioni, secondo modalità, tempi e scadenze molto più stringenti che in passato.
Ne consegue che l'obbligo di trasmissione di report periodici infrannuali previsti in attuazione dell'articolo 147-quater potrebbe rivelarsi ripetitivo o scoordinato rispetto al flusso di conoscenze che gli organi dell'ente debbono acquisire per redigere il piano operativo prescritto dal suddetto articolo 20.
Il testo unico sulle società partecipate ha inoltre previsto, quale ulteriore strumento di controllo e monitoraggio sulle società partecipate, l'adozione di una delibera consiliare che ha il compito di fissare obiettivi specifici, annuali e pluriennali, sul complesso delle spese di funzionamento, comprese quelle per il personale anche attraverso il contenimento degli oneri contrattuali e delle assunzioni di personale (articolo 19, comma 5, del Tusp).
Gli obiettivi fissati per questa via potrebbero entrare in collisione con l'ulteriore griglia di obiettivi gestionali che l'ente socio permane obbligato a indicare nel documento unico di programmaizone (Dup) in base all'articolo 147-quater del Tuel, con l'onere di effettuare un monitoraggio sostanzialmente analogo e parallelo a quello prescritto dall'articolo 19 del Tusp.
Ce n'è abbastanza per concludere che la mancanza di coordinamento tra le fonti è un nodo cruciale che, come spesso accade, grava soprattutto a carico degli enti, tenuti a organizzare l'azione amministrativa assicurando al meglio l'esercizio dei controlli sugli organismi partecipati, sotto la vigilanza del Mef, della Corte dei conti e delle varie autorità di settore.

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