Appalti

Servizio rifiuti, obbligo di iscrizione all'anagrafe di Arera per Comuni e imprese

di Sauro Prandi

Formalmente aperto da Arera l'accreditamento all'anagrafica operatori dei soggetti (società e Comuni in economia) che esercitano attività nel settore rifiuti, accreditamento essenziale per i gestori in quanto unico punto di accesso ai servizi online e alle raccolte dati cui sono chiamati a rispondere, creato allo scopo di dematerializzare i flussi informativi, così da renderli al contempo sempre più sicuri e riservati.

L'obbligo a registrazione trova fondamento nella delibera di Arera n. 715/2018 (si veda il Quotidiano degli enti locali e della Pa del 3 gennaio 2019) che così dispone: «... gli esercenti il servizio integrato di gestione dei rifiuti, urbani e assimilati, gli esercenti i singoli servizi che costituiscono attività di gestione e gli Enti di governo degli ambiti territoriali ottimali, sono tenuti ad accreditarsi all'anagrafica operatori dell'Autorità mediante compilazione di apposita modulistica resa disponibile sul sito internet dell'Autorità entro il termine ivi indicato unitamente a eventuali indicazioni operative che si rendessero necessarie…».

L'istituzione dell'anagrafica degli operatori dei vari servizi (prima energia elettrica e gas, poi servizio idrico integrato e successivamente teleriscaldamento/teleraffrescamento) ha permesso di acquisire informazioni che, tenute aggiornate, costituiscono un importante patrimonio per la completa fotografia dei soggetti che operano nei settori regolati. Arera ha messo a disposizione il «Manuale d'uso Anagrafica Operatori», aggiornato al 3 luglio 2019, dove viene riportata una descrizione dei "singoli servizi» sopra citati: raccolta e trasporto, spazzamento delle strade, spedizione transfrontaliera (trasporto internazionale di rifiuti), recupero (impianti di recupero di rifiuti derivanti dal trattamento di rifiuti urbani), smaltimento (impianti di smaltimento di rifiuti derivanti dal trattamento di rifiuti urbani). E precisa che «... i rifiuti urbani sono tutti i rifiuti, anche differenziati, di origine urbana nonchè quelli assimilati, indipendentemente dalla diversa classificazione eventualmente assunta in seguito a trattamento».
A oggi non è stato stabilito un termine entro cui provvedere a quanto detto sebbene la delibera n. 715/2018 parli di adempimenti «… entro il termine ivi indicato…»; è possibile che l'Autorità vi provveda entro i prossimi giorni.

Infine, alcuni riferimenti tratti dagli obblighi di comunicazione all'anagrafica da parte degli operatori del settore teleriscaldamento /teleraffrescamento (delibera n. 339/2015) che possono verosimilmente essere tenuti presenti per conoscere il "pensiero" dell'Autorità in proposito:
• ogni variazione a quanto inizialmente comunicato, deve essere poi aggiornata «… entro e non oltre 15 giorni dalla conoscibilità e certezza degli elementi che ne sono oggetto»;
• «qualora si verifichino operazioni straordinarie ..., i nuovi soggetti risultanti da tali operazioni devono trasmettere tutte le informazioni anagrafiche e accreditarsi all'Anagrafica Operatori …. entro e non oltre quindici giorni dalla data di inizio delle attività del nuovo soggetto»;
• la mancata ottemperanza agli obblighi di comunicazione può costituire presupposto per l'irrogazione di sanzioni amministrative (articolo 2.20, lettera c) della legge 481/1995). La violazione agli obblighi di comunicazione sono considerate della massima gravità. Se la mancata ottemperanza costituisce «consapevole e sistematica sottrazione all'esercizio della funzione di vigilanza dell'Autorità», può configurarsi il reato di «Ostacolo all'esercizio delle funzioni delle autorità pubbliche di vigilanza» (articolo 2638 del codice civile).

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