Appalti

Deregulation e larga autonomia gestionale allentano i vincoli con la Pa

di Michele Nico

L'ampio dibattito dottrinale e la notevole produzione della giurisprudenza sulla nozione di organismo di diritto pubblico sono indice del fatto che il coinvolgimento della Pa nel sistema del settore fieristico reca a tutt'oggi nodi irrisolti, tanto che c'è da chiedersi se sia opportuna la presenza di soci pubblici in un segmento di mercato altamente competitivo e tuttora in fase di sviluppo.
Nel corso degli anni il settore fieristico italiano è stato coinvolto da profondi cambiamenti, registrando una serie di eventi e fenomeni eterogenei, come progetti di ampliamento a mercati esteri, la trasformazione giuridica degli enti fieristici in Spa, nonché il decentramento delle competenze inerenti fiere ed esposizioni a livello regionale.

Le stime di crescita
Le stime diffuse dalla 36esima rilevazione dell'osservatorio congiunturale dell'associazione esposizioni e fiere italiane (Aefi) fanno emergere un quadro complessivamente positivo e in via di miglioramento, come risulta dal fatto che, rispetto al primo trimestre del 2018, nel terzo trimestre dello stesso anno sono risultati in crescita tutti i parametri principali, ossia i numeri di manifestazioni, visitatori ed espositori.
L'indagine ha evidenziato, attraverso i saldi positivi e negativi definiti basati sulle risposte di 25 quartieri fieristici, un trend positivo anche per il numero di visitatori complessivi +8 percento e superficie occupata +16 percento.
L'andamento del fatturato ha segnato un saldo pari al +20 percento, derivante dalla percentuale di associati rispondenti all'indagine che hanno registrato una crescita del 44 percento o una diminuzione del 24 percento.
In definitiva, si può affermare che il sistema fieristico nazionale rispecchia la struttura produttiva industriale del nostro paese, che trova nella specializzazione di settore e nella specificità di distretto una base di sviluppo per una presenza sempre più incisiva nei mercati internazionali.
È comprensibile che il socio pubblico possa trovarsi a disagio in un ambito economico connotato da logiche spiccatamente commerciali e molto lontane dalle finalità di interesse generale proprie dei servizi pubblici locali.

L'evoluzione normativa
L'anomalia ha lasciato traccia anche sul piano normativo, laddove l'articolo 4 del Dlgs 175/2016 al comma 2, nel delineare le finalità perseguibili dalla Pa mediante l'acquisizione e la gestione di partecipazioni non ha ricompreso le attività fieristiche, per cui nel medesimo articolo si è reso necessario introdurre un successivo comma ad hoc per stabilire che sono comunque ammesse «le partecipazioni nelle società aventi per oggetto sociale prevalente la gestione di spazi fieristici e l'organizzazione di eventi fieristici» (articolo 4, comma 7).
Tutto ciò trova un'eloquente spiegazione con la circostanza che l'evoluzione normativa e giurisprudenziale degli ultimi 15 anni ha inquadrato gli enti e le società fieristiche nell'ambito di un settore eminentemente commerciale, ove i soggetti economici operano in condizioni di concorrenza su mercati liberamente accessibili alle imprese private.
Il settore fieristico ha poi una propria peculiarità costituita dal fatto che esso non risulta regolamentato a livello di legislazione nazionale, in ottemperanza ai principi stabiliti dalla Corte di giustizia europea. Da tempo, infatti, i giudici comunitari hanno sancito che l'organizzazione di fiere è un'«attività economica» rientrante a pieno titolo nella sfera di applicazione del diritto di stabilimento e del diritto di libera prestazione di servizi, ove non si riscontrano «motivi imperativi di interesse pubblico» idonei a giustificare speciali discipline restrittive (sentenza della Cgue, Sez. V, 15 gennaio 2002, nella causa C-439/1999).
I principi enunciati in sede europea hanno destabilizzato l'ordinamento italiano, con l'effetto che dopo un periodo di incertezza è stata sciolta ogni riserva con la legge 62/2005, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alla Comunità europea.
Con questo intervento il legislatore all'articolo 6 ha disposto che «la legge 11 gennaio 2001, n. 7, sul settore fieristico, è abrogata, in esecuzione della sentenza della Corte di giustizia europea del 15 gennaio 2002 nella causa C439/99».
Di qui una deregulation del settore fieristico, che ormai nulla ha a che fare con le finalità di interesse pubblico perseguite dagli enti locali, dato lo svolgimento della relativa attività in ambiti esposti alla concorrenza e connotati dalla logica del puro profitto.
Come ha riconosciuto la più autorevole giurisprudenza amministrativa, la liberalizzazione del settore impedisce oggi agli enti locali di «esercitare un diritto di esclusiva nello svolgimento dell'attività fieristica nel loro ambito territoriale» (Consiglio di Stato, sentenza n. 244/2012).
Per queste ragioni le società preposte all'organizzazione di eventi fieristici godono di una larga autonomia gestionale e non sono sottoposte ai vincoli propri delle articolazioni organizzative della Pa, anche se in presenza di una compagine maggioritaria formata da soci pubblici.

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