Appalti

Fondo di garanzia delle opere idriche, interventi prioritari e criteri per l'utilizzo

di Alessandro Vitiello

Per rimediare alla storica carenza di infrastrutture idriche del nostro Paese, aggravata anche dal non sempe perfetto stato manutentivo di quelle esistenti, nel 2016 fu istituito un fondo destinato a offrire garanzie sugli interventi finalizzati al potenziamento delle stesse in tutto il territorio nazionale, comprese le reti di fognatura e depurazione, .
Le regole per utilizzare il fondo (privo di un vero e proprio organo di amministrazione, in quanto privo di personalità giuridica) e individuare opere e lavori da realizzare con priorità, tutelando al contempo l'ambiente e rispettando la necessità di contenere la spesa pubblica, sono scritte nel decreto del Presidente del consiglio del 30 maggio scorso (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 19 luglio 2019 n. 168).

Gli interventi possibili
Gli interventi da garantire prioritariamente sono quelli previsti dal Piano nazionale idrico e quelli non ancora finanziati, ma già pianificati, cantierabili e con alcune caratteristiche:
- urgenti per adeguare le infrastrutture fogniarie e depurative alle norme comunitarie e nazionali, in conseguenza della pendenza di procedure d'infrazione europea, previsti nei Piani di ambito adottati dagli EGA o da questi successivamente approvati e deliberati in via d'urgenza di concerto con il gestore del sevizio idrico mintegrato;
- interventi d'emergenza necessari per rimuovere sostanze inquinanti nelle acque e funzionali agli obiettivi di qualita indicati dalla normativa comunitaria;
- interventi strategici e funzionali al miglioramento della qualità del servizio idrico integrato, e volti al risanamento, all'ammodernamento o all'ampliamento degli acquedotti, anche per il contenimento delle perdite di acqua condotta;
- interventi strategici funzionali alla capacità di invaso delle grandi dighe.
Compatibilemte con le risorse disponibili potranno essere garantiti anche lavori senza le caratteristiche descritte.

Strumenti disponibili e governance
Per il finanziamento degli interventi il fondo potrà prestare due forme di garanzia, non cumulabili e sostenute «in ultima istanza» dallo Stato: a favore del gestore titolato del servizio idrico integrato o del gestore o concessionario per le dighe, oppure dando garanzie dirette nei confronti dei soggetti finanziatori o degli investitori, nelle forme e nei modi consentiti dalla legge e dai provvedienti attuativi dell'Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente (Arera), e nel rispetto della concorrenza tenute in conto le condizioni di mercato.
L'Arera a stabilisce in quale misura e in che modo alimentare la dotazione del fondo, senza gravare ulteriormente sulla finanza pubblica. La garanzia, che è subordinata alla sottoscrizione di una convenzione tra gestore ed ente di governo dell'ambito, è prestata in base alle regole di gestione definitite sempre dall'Arera in quanto a:
a) requisiti soggettivi dei richiedenti;
b) modalità di richiesta della garanzia;
c) modalità e termini di rilascio (della garanzia) del valore di subentro riconosciuto;
d) modalità e termini delle garanzie di rimborso dei finanziamenti;
e) i finanziamenti e le altre operazioni finanziarie ammessi al rilascio della garanzia;
f) le modalità di accantonamento, fissando una percentuale non inferiore all'8% dell'importo garantito;
g) le procedure di escussione e di surroga nei diritti del creditore anche attraverso il ricorso alla procedura esattoriale.
Essenziali monitoraggi e controlli, tenuto anche conto del fatto che il fondo non ha un organo di amministrazione, ma solo un comitato di valutazione dei rischi composto da rappresentanti di vari ministeri che è preposto principalmente a mere attività valutative e quindi a esprimere pareri sugli interventi da difendere con la garanzia dello Stato.

Il Dpcm 30 maggio 2019

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