Appalti

Troppo stretta la griglia degli obblighi di controllo pubblico

di Michele Nico

Alla luce degli approfondimenti svolti, c'è da chiedersi quale sia l'impatto delle peculiarità del settore fieristico nell'ambito dei rapporti tra gli enti locali e le società partecipate che operano in questo segmento di mercato.
Si tratta di accertare, in sostanza, se la società fieristica in mano pubblica, non qualificabile come organismo di diritto pubblico, sia in tutto equiparabile, nella sua operatività, a un qualsiasi operatore economico privato del settore, oppure se la prevalente (o ancor più totalitaria) partecipazione della Pa al relativo capitale sociale ne comporti l'assoggettamento, in misura più o meno accentuata, alle regole proprie delle società a controllo pubblico.

Il controllo pubblico
Va subito detto, a scanso di equivoci, che se una società a controllo pubblico è stata costituita per l'organizzazione di eventi fieristici, non per questo non risulta soggetta ai controlli del socio pubblico, nei termini prescritti dal testo unico di cui al Dlgs 175/2016.
Infatti, anche in questo settore (come in ogni altra sfera di attività economica) permane integra e incondizionata la vigilanza del socio pubblico sul corretto impiego del capitale investito, con la sola avvertenza che l'esercizio dei controlli dovrà essere declinato in modo coerente allo specifico ambito di attività in cui la società pubblica si trova a operare.
Ciò implica che, per quanto riguarda l'operatività della partecipata, che l'assenza di un obbligo di applicazione del codice degli appalti non significa certamente lasciare al libero arbitrio la scelta del contraente privato.

L'uso delle gare
Viene in considerazione al riguardo l'articolo 4 del codice, rubricato sotto il titolo «Principi relativi all'affidamento di contratti pubblici esclusi», secondo il quale «l'affidamento dei contratti pubblici aventi a oggetto lavori, servizi e forniture, esclusi, in tutto o in parte, dall'ambito di applicazione oggettiva del presente codice, avviene nel rispetto dei principi di economicità, efficacia, imparzialità, parità di trattamento, trasparenza, proporzionalità, pubblicità, tutela dell'ambiente ed efficienza energetica».
Questo disposto può essere agevolmente interpretato estendendone la sfera di applicazione anche all'esclusione soggettiva, con l'insorgenza di precisi obblighi di condotta in capo alla società partecipata, dacché, in linea di principio, è soltanto la gara che garantisce l'imparzialità e la trasparenza.
In assenza, dunque, di un obbligo di legge, con la regolamentazione interna della società potrà essere salvaguardato il principio della gara per l'acquisizione di beni, servizi e lavori, imponendo la procedura competitiva quanto meno per gli approvvigionamenti al di sopra della soglia comunitaria.

Il contenimento della spesa
Sul fronte dei rapporti con i soci, la società fieristica in mano pubblica deve formare oggetto del processo di razionalizzazione periodica previsto dall'articolo 20 del Dlgs 175/2016, nonché della conseguente analisi economico-finanziaria dei costi di gestione a cura del socio pubblico, allo scopo di suffragare, attraverso idonea motivazione, la congruità delle scelte effettuate, nonché delle eventuali stime di risparmio conseguibile.
Inoltre, per quanto riguarda l'impiego di risorse umane trova applicazione l'articolo 19 del Tusp a norma del quale «le amministrazioni pubbliche socie fissano, con propri provvedimenti, obiettivi specifici, annuali e pluriennali, sul complesso delle spese di funzionamento, ivi comprese quelle per il personale, tenendo conto del settore in cui ciascun soggetto opera, delle società controllate, anche attraverso il contenimento degli oneri contrattuali e delle assunzioni di personale e tenuto conto (…) delle eventuali disposizioni che stabiliscono, a loro carico, divieti o limitazioni alle assunzioni di personale». Le società a controllo pubblico, per parte loro, «garantiscono il concreto perseguimento degli obiettivi (…) tramite propri provvedimenti da recepire, ove possibile, nel caso del contenimento degli oneri contrattuali, in sede di contrattazione di secondo livello».
La sottoposizione agli obblighi del testo unico disciplina altresì l'ambito della governance societaria, con i limiti prescritti dall'articolo 11 del Tusp in materia di composizione degli organi amministrativi e dei relativi compensi.
A fronte di questa meticolosa disciplina dettata in funzione dei vincoli di finanza pubblica, è legittimo chiedersi se valga la pena persistere nel proposito di assoggettare alle regole del diritto pubblico le società che svolgono il ruolo di operatori economici sul libero mercato, oppure se non sia il caso di introdurre deroghe specifiche, in analogia a quanto è previsto per le società quotate in mercati regolamentati.

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