Appalti

Società legali fuori dalla giurisdizione della Corte dei conti

di Ulderico Izzo

Le società a partecipazione pubblica, nella forma delle cosiddette società legali, non sono soggette alla giurisdizione della Corte dei conti, bensì del giudice ordinario. Lo hanno stabilito le sezioni unite della Suprema corte, in sede di regolamento preventivo di giurisdizione con l'ordinanza n. 22712/2019.
Dopo la notifica di un atto di citazione in giudizio dinanzi alla Corte dei conti, ex amministratori di una società a partecipazione pubblica (Eur Spa), hanno proposto regolamento preventivo di giurisdizione.
La Suprema corte ha ritenuto non condivisibile l'assunto della Corte dei conti, ritenendo che sussista la giurisdizione del giudice ordinario.

La decisione
L'ordinanza ha correttamente analizzato la natura giuridica della società Eur Spa per giungere alla conclusione che non sussiste giurisdizione della magistratura contabile in caso di comportamento di mala gestio da parte di amministratori di una società a controllo pubblico. La Suprema corte ha precisato che Eur Spa nasce dalla trasformazione, ex lege, dell'Ente Eur (Ente pubblico Autonomo Esposizione Universale di Roma), ed è una società di sviluppo immobiliare con capitale sociale costituito, appunto, dal patrimonio dell'ex ente pubblico e le quote sono ripartite tra il Ministero dell'Economia (90%) e il Comune di Roma oggi Roma Capitale (10%). L'oggetto sociale principale della società Eur Spa è costituito dalla gestione e valorizzazione del complesso di beni nella sua titolarità, con possibilità di compiere tutte le operazioni mobiliari e immobiliari utili e/o opportune, nonché di assumere partecipazioni in altre società e/o enti costituiti o da costituire.
La giurisdizione della Corte dei conti è stata esclusa, in quanto, non vi sono gli elementi che consentono di fare rientrare Eur Spa nel perimetro delle società in house, le quali, invece, per espressa previsione legislativa (articolo 12 Dlgs 175/2016) sono soggette a questa giurisdizione. Dalla lettura dello statuto societario, ci si rende conto che non vi è traccia dei presupposti dell'in house ovvero non vi è traccia di controllo analogo e prestazione prevalente a favore degli enti soci.

Società in house e società legali
Quanto alle società in house, la relativa configurazione alla stregua di articolazioni interne alla Pa giustifica che l'attività dell'ente e dei suoi organi (i quali sono assoggettati a vincoli gerarchici facenti capo alla Pa e non possono essere considerati, a differenza di quanto accade per gli amministratori delle altre società a partecipazione pubblica, come investiti di un mero munus privato, inerente a un rapporto di natura negoziale instaurato con la medesima società) non sia riconducibile a un soggetto privato dotato di una autonoma soggettività ma resti sostanzialmente imputata alla Pa medesima.
Quanto alle società legali, lo speciale statuto di alcune società partecipate che svolgono attività amministrativa in forma privatistica consente di qualificarle come sostanziali enti pubblici, e giustifica pertanto la giurisdizione della Corte dei conti.
Per Eur Spa deve sottolinearsi come la qualificazione in termini di attività commerciale e non già amministrativa dell'attività esplicata esclude che la essa Eur Spa possa qualificarsi come società legale. L'esplicazione di un'attività non di pubblico servizio e la mancanza di un rapporto di servizio nonché la mancanza del requisito del cosiddetto controllo analogo escludono per altro verso che essa possa qualificarsi come società in house. Pertanto, non c'è giurisdizione della Corte dei conti.

L'ordinanza della Corte di cassazione n. 22712/2019

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