Appalti

Concessioni autostradali, per la Corte Ue è illegittima la maxiproroga senza bando

di Francesco Machina Grifeo

In assenza di un bando, la proroga quasi ventennale di un contratto di concessione autostradale, costituisce una modifica essenziale del contratto che viola i principi di pubblicità, e dunque di parità e trasparenza, stabiliti dalla direttiva 2004/18/CE. Lo ha deciso la Corte Ue, con la sentenza nella causa C-526/16, accogliendo il ricorso della Commissione contro l'Italia per un tratto della autostrada A 12 Civitavecchia-Livorno. Per la Commissione, infatti, la proroga dal 2028 al 2046 della concessione di lavori relativa all'A12, stabilita nel 2009, costituiva una modifica di un termine essenziale che equivaleva alla conclusione di una nuova concessione di lavori ed avrebbe quindi dovuto essere oggetto di pubblicità mediante pubblicazione di un bando di gara.

I giudici di Lussemburgo, nell'accogliere il ricorso, per prima cosa ricordano che nella giurisprudenza della Corte «il principio di parità di trattamento e l'obbligo di trasparenza che ne deriva ostano a che, dopo l'aggiudicazione di un contratto di concessione di lavori pubblici, l'amministrazione aggiudicatrice concedente e il concessionario apportino alle disposizioni del loro contratto di concessione modifiche tali che dette disposizioni presentino caratteristiche sostanzialmente diverse rispetto a quelle del contratto iniziale». «È quanto avviene - prosegue la sentenza - se le modifiche previste hanno per effetto o di estendere la concessione di lavori pubblici, in modo considerevole, a elementi non previsti, o di alterare l'equilibrio economico contrattuale in favore del concessionario, oppure ancora se tali modifiche sono atte a rimettere in discussione l'aggiudicazione della concessione di lavori pubblici». Pertanto, argomenta la decisione, «in linea di principio, una modifica sostanziale di un contratto di concessione di lavori pubblici deve dar luogo a una nuova procedura di aggiudicazione relativa al contratto così modificato».

Tornando sul caso specifico, la Cgue ha affermato che l'Italia si è resa inadempiente, in quanto una proroga di 18 anni, decisa dall'amministrazione aggiudicatrice responsabile per le concessioni autostradali (Anas), in favore del concessionario SAT (Società Autostrada Tirrenica), costituisce la modifica di un aspetto essenziale del contratto di concessione, stabilita senza alcuna pubblicazione preliminare del bando di gara, in violazione dell'obbligo di pubblicità e, quindi, dei principi di parità di trattamento e di trasparenza, stabiliti nella direttiva.

Tuttavia, la Corte rileva anche che il contratto iniziale del 1999 tra l'Anas e la Sat operava una distinzione tra la tratta di autostrada già aperta al traffico alla data della conclusione di detto contratto (tratta Livorno Cecina, di lunghezza pari a 36,6 km, aperta al traffico nel 1993, quale porzione dell'autostrada A12, che collega Livorno a Civitavecchia) e le altre tratte dell'autostrada A12 la cui costruzione non era ancora, a tale data, né iniziata né ultimata. Dunque, la fissazione del termine della concessione al 31 ottobre 2028 riguardava unicamente la tratta Livorno-Cecina. La proroga del 2009 (illegittima, come si è visto) non poteva quindi che riguardare, logicamente, tale tratta. La Commissione non ha dimostrato, dunque, che la tratta ulteriore (Cecina-Grosseto-Civitavecchia) fosse interessata dal termine inziale del 31 ottobre 2028 e, di conseguenza, dalla proroga illegittima stabilita dalla convenzione unica del 2009. La Corte ha quindi dichiarato l'inadempimento dell'Italia solo in relazione alla tratta Livorno-Cecina. Al momento, nessuna sanzione contro l'Italia è stata (o poteva essere) richiesta.

La sentenza della Corte di giustizia europea

Per saperne di piùRiproduzione riservata ©