Appalti

Scuolabus, la Corte dei conti apre alla copertura finanziaria da parte degli enti locali

di Andrea Alberto Moramarco

Il trasporto scolastico è un servizio pubblico essenziale a garanzia del primario diritto allo studio la cui mancata fruizione può, di fatto, inibire allo studente il raggiungimento della sede scolastica, con conseguente compressione del diritto costituzionalmente garantito. Pertanto, gli enti locali, nell'ambito della propria autonomia finanziaria, nonché nel rispetto degli equilibri di bilancio e della clausola d'invarianza finanziaria, «possono dare copertura finanziaria al servizio di trasporto scolastico anche con risorse proprie, con corrispondente minor aggravio a carico all'utenza», scegliendo «se erogare gratuitamente il servizio nei confronti delle categorie di utenti più deboli e/o disagiati», oppure «definire un piano diversificato di contribuzione delle famiglie beneficiarie del servizio» a seconda della loro situazione economica. Ad affermarlo è la Sezione delle Autonomie della Corte dei conti con la delibera n. 25/2019.

La questione
Il quesito, posto all'attenzione dei giudici contabili dall'Anci, riguarda le modalità di copertura finanziaria dei costi del servizio di trasporto scolastico. In sostanza, l'Associazione ha chiesto se, alla luce degli articoli 2, 3 e 5 del Dlgs 63/2017 (Effettività del diritto allo studio), i Comuni potessero finanziare con risorse proprie il servizio scuolabus, nonostante plurime deliberazioni di diverse Sezioni regionali contabili considerassero il servizio come servizio di trasporto pubblico locale, al quale non può applicarsi la disciplina normativa dei servizi pubblici a domanda individuale bensì quella a tariffazione in base all'articolo 117 del Dlgs 267/2000 (si veda il Quotidiano degli enti locali e della Pa del 2 e del 3 settembre).

La copertura finanziaria del trasporto locale
La Corte dei conti ha sposato la tesi favorevole all'apertura finanziaria sostenuta dall'Anci, fornendo un'interpretazione degli articoli 2, 3 e 5 del Dlgs 63/2017 nell'ottica di una tutela effettiva del diritto allo studio, il godimento del quale passa anche attraverso la definizione di prestazioni accessorie, quale è a tutti gli effetti il servizio di trasporto scolastico. I giudici contabili hanno analizzato le definizioni di «trasporto pubblico locale» (Dlgs 422/1997) e di «servizio pubblico a domanda individuale» (Dm 131/1983), escludendo il trasporto scolastico da entrambi. Per il collegio, infatti, il servizio scuolabus deve essere inteso come un «servizio pubblico essenziale» posto a garanzia del diritto allo studio, la cui erogazione è doverosa per legge e «deve essere assicurata da tutti i soggetti costituenti la Repubblica Italiana (articolo 114 della Costituzione) sulla base del principio di sussidiarietà verticale, in conformità al quale l'erogazione del servizio spetta all'ente locale, in quanto soggetto più prossimo al cittadino». L'ente locale, potrà poi, con una scelta da adottare in conformità con il perseguimento dell'interesse pubblico, optare per l'erogazione del servizio in forma gratuita, oppure con una contribuzione delle famiglie «in considerazione del valore dell'indicatore della situazione economica equivalente (ISEE)», senza che ciò comporti nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

La delibera della Sezione delle Autonomie della Corte dei conti n. 25/2019

Per saperne di piùRiproduzione riservata ©