Appalti

Cessione di farmacie comunali con gara, prelazione ai dipendenti contraria alle norme Ue

In caso di cessione di una farmacia comunale mediante gara, il diritto di prelazione che la norma italiana riserva ai dipendenti è contrario al principio della libertà di stabilimento. Lo ha stabilito la Corte Ue con la sentenza del 19 dicembre 2019 nella Causa C-465/18.

La vicenda
Nel 2014, il Comune di Bernareggio ha indetto un'asta pubblica per la vendita di una farmacia comunale. Nonostante due offerte economicamente più vantaggiose, la farmacia è stata aggiudicata ad un terzo soggetto che, pur non avendo partecipato alla gara, ha esercitato il diritto di prelazione riservato ai farmacisti dipendenti (ai sensi del bando e della legge 362/1991). La decisione è stata impugnata, prima innanzi al Tar Lombardia e poi davanti al Consiglio di Stato, dagli esclusi i quali hanno sostenuto che la prelazione sarebbe lesiva dei principii di libera concorrenza e di parità di trattamento, come sanciti dal diritto dell'Unione. Inoltre, una simile misura non sarebbe neppure giustificabile dal punto di vista della tutela dei lavoratori subordinati, che sono comunque protetti dalla normativa civilistica che garantisce la conservazione del posto.
Il Consiglio di Stato, rilevato come nelle farmacie, pubbliche e private, sia rinvenibile una "doppia vocazione" dell'attività svolta, identificabile, da un lato, nell'esplicazione dell'iniziativa economica individuale e, dall'altro, nell'espletamento di un pubblico servizio, ha deciso di rimettere la questione alla Corte di giustizia

La motivazione
Per i giudici di Lussemburgo il diritto dell'Unione, e in particolare la libertà di stabilimento (art. 49 TFUE), osta ad un simile diritto di prelazione. In tal modo infatti, prosegue la decisione, viene così a crearsi una situazione suscettibile di dissuadere nella sostanza un farmacista non dipendente, anche proveniente da altro Stato membro, dall'acquistare la farmacia nell'esercizio della propria libertà di stabilimento. In conseguenza della prelazione, infatti, anche garantire l'offerta economicamente più vantaggiosa non porta ad un risultato sicuro.
In secondo luogo, la Corte sottolinea che tali restrizioni non possono ritenersi giustificate da esigenze imperative di interesse generale, come la continuità del rapporto di lavoro - già garantita in Italia dal Codice Civile - , o da una presunzione assoluta di maggiore esperienza professionale. Piuttosto, la Corte suggerisce che sarebbe proporzionata una regola alternativa, come quella di riconoscere un maggior punteggio al farmacista dipendente in sede di valutazione dell'offerta.

La sentenza della Corte Ue

Per saperne di piùRiproduzione riservata ©