Appalti

Sì a una partecipazione-bis in società dello stesso settore

L’obbligo di adottare un piano di razionalizzazione delle partecipazioni quando ricorrono una più fattispecie previste dall’articolo 20, comma 2 del Testo unico delle società partecipate (Dlgs 175/2016) ha carattere generale.
Questo il principio sottolineato da un recente intervento della Corte dei conti Lombardia (413/2019/PAR), in risposta a un Comune detentore di partecipazione in consorzio avente funzioni di centrale unica di committenza e intenzionato ad acquisire quote in società consortile al fine esclusivo di affidare a quest’ultima analogo servizio, stante la ritenuta incapacità del consorzio di gestire il notevole surplus di gare previsto per l’anno entrante.

La lettera c) dell’articolo 20, comma 2, del resto, è chiara nel precisare che l’obbligo di predisporre il piano scatta se la società partecipata svolge attività analoghe o similari a quelle svolte non solo da altre società partecipate ma anche da enti pubblici strumentali.

Più interessante è quanto affermato incidentalmente dalla delibera: richiamando l’insegnamento della Sezione Autonomie, la Corte lombarda ricorda che il processo di razionalizzazione è «il punto di sintesi di una valutazione complessiva della convenienza dell’ente territoriale a mantenere in essere partecipazioni societarie rispetto ad altre soluzioni».

Di conseguenza la normativa riconosce all’amministrazione pubblica una sorta di potere discrezionale in ordine all’individuazione dello schema più adeguato allo svolgimento delle attività consentite in base all’articolo 4 del Testo unico delle partecipate. Discrezionalità che, tuttavia, non può mai sconfinare nell’arbitrarietà, perché – nell’assolvimento degli obblighi motivazionali previsti dall’articolo 5 del Testo unico in occasione dell’acquisizione di partecipazioni societarie – l’amministrazione pubblica è chiamata a spiegare le ragioni che configurano la società come necessaria al perseguimento delle finalità istituzionali e le ragioni della scelta, sotto il profilo della convenienza economica, della sostenibilità finanziaria e delle modalità di gestione del servizio.

Analoghi obblighi motivazionali ricorrono in sede di razionalizzazione, laddove le amministrazioni pubbliche – evidenzia il giudice contabile – «sono tenute a motivare espressamente sulla scelta effettuata (alienazione/razionalizzazione/fusione/mantenimento della partecipazione senza interventi)».

Dal che sembrerebbe poter discendere, quantomeno in astratto, un’importante corollario: la partecipazione in distinti organismi che svolgono attività analoghe impone sì l’adozione del piano, ma non implica automaticamente un provvedimento di razionalizzazione, in quanto l’amministrazione partecipante potrebbe ritenere, in via discrezionale (nel senso chiarito), che la migliore modalità di gestione dell’attività che accomuna gli organismi in questione sia la conservazione dello status quo e, quindi, il mantenimento della pluralità di partecipazioni «similari».

La delibera della Corte dei conti Lombardia n. 413/2019

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