Appalti

Partecipate, selezione dei dirigenti alle società «head hunters»

di Stefano Pozzoli

In questi giorni il Ministro dell'Economia e delle Finanze, Roberto Gualtieri, ha risposto all'interrogazione di alcuni parlamentari che hanno chiesto chiarimenti in ordine agli indirizzi e ai criteri per la ricerca e la selezione dei dirigenti delle società partecipate dal Mef. Questo alla luce della Direttiva sulle procedure di individuazione dei componenti degli organi sociali delle societa partecipate dal ministero, emanata dal Mef il 16 marzo 2017, che prevedeva di individuare i soggetti astrattamente idonei per profilo professionale dei futuri consiglieri di amministrazione delle società a partecipazione statale, per il tramite di aziende specializzate nella selezione del personale, le cosiddette società di «cacciatori di teste».

Con l'interrogazione si chiedeva in particolare, vista la previsione di questa procedura, quali sarebbero stati in particolare, i «criteri che dovranno osservare le società cosiddette head hunters nello svolgimento della propria attività e quali atti di indirizzo siano stati adottati o si intenda adottare nei confronti delle società selezionate».

Il Ministro Gualtieri ha risposto in merito ai criteri, sottolineando che la direttiva del 2017 affida a queste società specializzate principalmente la messa a disposizione di data base di profili manageriali nonche l'attivita di assessment e comparazione delle competenze necessarie a ricoprire la carica. In particolare, secondo il Ministro, la procedura «è coerente con il rispetto di tali criteri qualitativi e attitudinali e con le necessarie regole di trasparenza» e che «si è tenuto conto sia delle novità legislative sopravvenute negli ultimi anni, sia del fatto che la nomina degli organi di vertice nelle società a controllo pubblico implica comunque l'esercizio di un'attività di indirizzo politico-amministrativo».

Ovviamente il dibattito parlamentare, nonché la Direttiva Mef, si sono concentrati sulla questione, più propriamente politica, della nomina degli amministratori delle società, che resta comunque prerogativa discrezionale del Governo, visto che la predisposizione di un adeguato data base di professionalità è di supporto per l'individuazione dei soggetti da nominare.

L'affermazione del Ministro in merito al fatto che la procedura sia rispondente ai principi di trasparenza nel reclutamento ci porta a dire che tutto ciò conferma la possibilità di estendere il ricorso alle società di cacciatori di teste anche nel reclutamento, quanto meno, dei dirigenti. Tutto ciò certo formalizzandone il ricorso nell'apposito regolamento (articolo 19, comma 2, del Tusp) dove si prevede che le società a controllo pubblico «stabiliscono, con propri provvedimenti, criteri e modalità per il reclutamento del personale nel rispetto dei princìpi, anche di derivazione europea, di trasparenza, pubblicità e imparzialità e dei princìpi di cui all'articolo 35, comma 3, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165».

È chiaro infatti che per le professionalità più elevate affidarsi a un semplice bando comporta una serie di problemi, che rischiano di ridurre le possibilità di scelta dei candidati potenzialmente più idonei. Il primo è che molti manager, banalmente, si rifiutano di «sedersi ad un banchino» per fare un esame e questo anche per semplici motivi di orgoglio. Il secondo, assai più pratico, è che in alcuni settori le aziende di provenienza sono poche e che quindi candidarsi e non essere presi significa sfidare le ire della società in cui si lavora, ovviamente preoccupata di perdere risorse umane: la partecipazione a un bando pubblico certo non favorisce la riservatezza dei candidati. La terza è che comunque una trattativa sull'inquadramento e su vari aspetti contrattuali mal si adatta a una procedura rigida.

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