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Corinavirus - L'emergenza non riduce le garanzie nel processo amministrativo

di Amedeo Di Filippo

Il presidente del Consiglio di Stato ha indirizzato ai presidenti di sezione e a quelli dei Tar la direttiva n. 7400/2020, utile a favorire un'applicazione omogenea della normativa emergenziale nell'ambito del processo amministrativo.

Le prerogative processuali
Una cosa il presidente Patroni Griffi la mette subito in chiaro: la lettura integrata del codice del processo amministrativo (Cpa) e delle norme emnergenziali conferma che rimangono integre tutte le prerogative processuali delle parti, così come le facoltà del presidente o del collegio di disporre il rinvio della causa qualora venga ritenuta non matura per la decisione; o quando le parti adducano comprovati impedimenti oggettivi all'esercizio del diritto di difesa strettamente derivanti dal complessivo quadro emergenziale riferito anche a situazioni territoriali specifiche; o anche quando il collegio nutra dubbi ai fini del decidere sulla base di quanto rappresentato dagli scritti, dubbi che sono risolvibili a mezzo della discussione orale o attraverso una ordinanza interlocutoria di chiarimenti rivolta alla parti.

La sospensione
Le misure urgenti in materia di giustizia amministrativa sono state introdotte dall'articolo 84 del Dl 18/2020, che ha sospeso tutti i termini relativi al processo amministrativo secondo quanto previsto dall'articolo 54, commi 2 e 3, del Cpa. Le udienze pubbliche e camerali dei procedimenti pendenti presso gli uffici della giustizia amministrativa sono rinviate d'ufficio a data successiva. I procedimenti cautelari, promossi o pendenti nel medesimo lasso di tempo, sono decisi con decreto monocratico dal presidente o dal magistrato da lui delegato.
Queste disposizioni sono state travolte dal Dl 23/2020, che non ha previsto proroghe del periodo di sospensione delle udienze, per cui dal 16 aprile l'attività giudiziaria è ripresa attraverso le udienze pubbliche e camerali. Di conseguenza, il rito monocratico, sostitutivo di quello collegiale cautelare, ha cessato di avere applicazione e dal 16 aprile la tutela cautelare ordinaria è tornata a essere collegiale.

I ricorsi
L'articolo 36, comma 3, del Dl 23/2020 ha però disposto che nei giudizi disciplinati dal Cpa sono ulteriormente sospesi, dal 16 aprile al 3 maggio 2020 inclusi, esclusivamente i termini per la notificazione dei ricorsi, fermo restando quanto previsto dall'articolo 54, comma 3, dello stesso codice, qualora cioè si tratti di procedimento cautelare.
L'indicazione fornita dal presidente è che, sebbene l'articolo 36 si riferisca sinteticamente ai «ricorsi», per ricorsi si devono intendere tutti gli atti con cui nel processo amministrativo si introducano nuove domande, e quindi non solo i ricorsi in primo e in secondo grado, ma anche i motivi aggiunti, i ricorsi incidentali, le impugnazioni (per revocazione, opposizione di terzo, opposizione a perenzione), la riassunzione del processo, la riproposizione a seguito di translatio, la trasposizione del ricorso straordinario in sede giurisdizionale.

Il rito
Rimane la disposizione derogatoria in base alla quale, fino al 30 giugno, le cause passano in decisione il giorno dell'udienza, pubblica o camerale, sulla base degli scritti, con possibilità per i difensori di depositare brevi note entro due giorni liberi dall'udienza. Entro lo stesso termine le parti possono chiedere la rimessione in termini ove il periodo di sospensione emergenziale non abbia consentito loro di fruirne appieno. In questi casi il collegio, in udienza, o anche il presidente, fuori udienza, verificata la mancata disponibilità dei termini pieni, concede rinvio. La norma è tesa a evitare la compresenza fisica di avvocati e magistrati e compensare l'attenuazione di contraddittorio dovuta alla temporanea soppressione della discussione con la facoltà di produrre scritti ulteriori depositabili a ridosso dell'udienza. Queste le indicazioni della direttiva:
• nel caso in cui la causa passi in decisione senza discussione orale si crea, nonostante quello amministrativo sia un processo prevalentemente scritto, un vulnus che, sebbene giustificato per il periodo di emergenza, dev'essere al più presto recuperato anche tramite forme di collegamento da remoto;
• è possibile definire il giudizio con sentenza in forma semplificata nel caso di domande cautelari, ma restra comunque ferma la possibilità per le parti di proporre motivi aggiunti, ricorso incidentale o regolamento di competenza o di giurisdizione o ancora ogni altra circostanza che osti a una definizione immediata della lite;
• la facoltà di presentare brevi note sino a due giorni dall'udienza deve considerarsi riferita alle sole udienze pubbliche e camerali non cautelari; nel medesimo termine di due giorni la parte, anziché presentare le note difensive, può limitarsi a chiedere il rinvio dell'udienza ove, a motivo della sospensione emergenziale, non abbia potuto fruire dei termini previsti dal Cpa.
La possibilità di presentare brevi note, conclude il presidente, si aggiunge e non si sostituisce alle facoltà difensive ordinarie, avendo la mera funzione di supplire alla soppressione temporanea della discussione orale nell'udienza pubblica e camerale.

La direttiva del Consiglio di Stato n. 7400/2020

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