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Ricognizione periodica obbligatoria anche per le mini-partecipazioni

di Manuela Sodini

La Corte dei conti Lazio con la delibera n. 26/2020 si è pronunciata in ordine alla mancata adozione della deliberazione consiliare di ricognizione periodica delle partecipazioni e agli obblighi di comunicazione alla competente sezione della Corte.
L'adempimento è quello previsto dal testo unico in materia di società a partecipazione pubblica agli articoli 20, comma 3, e 26, comma 11, in base ai quali la revisione periodica deve essere effettuata entro il 31 dicembre di ogni anno, per la prima volta nel 2018 con riferimento alla situazione al 31 dicembre 2017. L'articolo 20 del testo unico dedicato alla razionalizzazione periodica delle partecipazioni pubbliche ha stabilito che la mancata adozione degli atti da parte degli enti locali comporta la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 5mila a 500mila euro.
Con una nota trasmessa dal Comune in risposta alla richiesta formulata dalla sezione di controllo, in quanto non risultante agli atti della sezione la deliberazione di revisione periodica delle partecipazioni, l'ente ha rappresentato di non aver adottato la deliberazione relativa alla ricognizione ordinaria delle partecipazioni societarie al 31 dicembre 2017, legando l'inadempimento a carenze di natura organizzativa dell'ente stesso e alla modesta entità dell'unica partecipazione detenuta.

Revisione da straordinaria a periodica
La deliberazione consiliare di revisione periodica delle partecipazioni societarie detenute al 31 dicembre 2017 doveva essere adottata entro il 31 dicembre 2018 e trasmessa alla sezione di controllo entro il 31 marzo 2019, secondo quanto previsto nella delibera n. 22/2018/INPR della sezione delle autonomie, in questa delibera è stato ricordato come la razionalizzazione si articola in due momenti: la revisione straordinaria e quella periodica.
Il processo di razionalizzazione, che da meccanismo straordinario si è trasformato in una verifica periodica, a regime rappresenta la dimostrazione della continuità dell'obiettivo legislativo di riordino, richiedendo una riflessione costante degli enti in ordine alle decisioni di volta in volta adottate (mantenimento, con o senza interventi; cessione di quote/fusione/dismissione). Un effetto della progressività delle disposizioni è rappresentato dai meccanismi sanzionatori, più accentuati nella revisione periodica (articolo 20, comma 7).

La decisione
La Corte dei conti ha ritenuto dunque di non potersi esimere dall'accertare l'inadempimento del Comune agli obblighi di revisione ordinaria delle partecipazioni e di comunicazione alla sezione di controllo. Oltre a richiamare il Comune alla scrupolosa osservanza degli obblighi normativi in tema di revisione ordinaria delle partecipazioni detenute, alla luce delle sanzioni previste all'articolo 20, comma 7, del testo unico, il collegio ha ravvisato la necessità di trasmettere la deliberazione alla competente procura contabile per le valutazioni di competenza.

La delibera della Corte dei Conti Lazio n. 26/2020

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