Amministratori

Pa non obbligata al controllo periodico degli apparecchi che rilevano il passaggio con il rosso

di Daniela Dattola

Nè il Codice della strada né il suo Regolamento di esecuzione e di attuazione prevedono che il verbale di accertamento della prosecuzione della marcia del veicolo con attraversamento di incrocio nonostante il semaforo indicasse la luce rossa, stilato sulla base della rilevazione automatica dell'infrazione, contenga a pena di nullità l'attestazione che l'apparecchio usato sia stato sottoposto a controllo periodico di taratura e funzionalità.
Ai fini della validità della contestazione della violazione stradale è infatti sufficiente che lo strumento, come nel caso di specie, sia stato debitamente omologato.
Invero, la sentenza della Consulta n. 113 del 18 giugno 2015, che ha dichiarato parzialmente incostituzionale l'articolo 45 comma 6, Dlgs 285/1992, si applica per le sole apparecchiature deputate al controllo del superamento dei limiti di velocità.
Lo ha ribadito la Corte di Cassazione, sezione VI civile - 2, ordinanza n. 31818/2019.

Il caso
Il ricorrente, Comune il cui organo di polizia stradale ha contestato l'illecito sopra indicato di cui agli articoli 41 e 146 comma 3 del Codice stradale, ha impugnato la sentenza del Giudice di Seconde Cure che ha dichiarato la sanzione illegittima.
Questo, in quanto, ad avviso del Tribunale, l'Amministrazione non avrebbe “... provato di aver sottoposto l'apparecchiatura … al controllo periodico di funzionalità e taratura, opinando che, in applicazione dei principi sanciti dalla Corte costituzionale con sentenza n. 113/2015, … tutte le apparecchiature deputate all'accertamento delle infrazioni devono essere sottoposte a verifiche periodiche di taratura, … in quanto l'assenza di tali verifiche è suscettibile di pregiudicarne l'affidabilità metrologica e di compromettere la certezza della rilevazione”.

I motivi di ricorso
Il ricorrente ha dedotto i seguenti motivi:
- violazione degli articoli 45 comma 6, 41 e 146 comma 3, Dlgs 285/1992, sostenendo che i principi della menzionata pronuncia della Corte Costituzionale non operano con riferimento alle apparecchiature diverse da quelle che rilevano il superamento della velocità, poiché esse non sono dispositivi che debbono essere sottoposti a controlli metrologici ai sensi della Legge numero 273/1991;
- violazione degli articoli 2699, 2700 e 2697 Cc, per avere erroneamente ritenuto la sentenza d'appello che fosse onere della Pa dimostrare il perfetto funzionamento dell'apparecchiatura (“... per contro, già attestata dal verbale di accertamento dell'infrazione, dalla certificazione di conformità con indicazione del prototipo depositato presso il Ministero delle infrastrutture e dal certificato di collaudo oggetto del verbale ...”).

L'ordinanza
Gli Ermellini hanno accolto il ricorso, rilevando quanto segue.
Conformemente a quanto già affermato dall'ordinanza resa dalla Corte di Cassazione, sezione II civile, 10458 del 17 ottobre 2019, la sentenza n. 113/2015 della Corte Costituzionale si applica alle sole apparecchiature rivelatrici del superamento dei limiti di velocità.
In relazione alla diversa apparecchiatura elettronica quale quella utilizzata nel caso di specie, invero, la loro efficacia probatoria è presunta e “... perdura sino a quando non risultino accertati, nel caso concreto, sulla base di circostanze allegate dall'opponente e debitamente provate, un difetto di costruzione, installazione o funzionalità, o situazioni comunque ostative al suo regolare funzionamento ...”.

Conclusioni
La sentenza in rassegna ha quindi sancito la legittimità della sanzione elevata, stabilendo che la stessa era già assicurata dalla rilevazione fotografica del passaggio con il rosso, depositata dalla Pa in atti, unitamente al verbale di accertamento, all'attestazione di conformità dell'apparecchiatura usata ed al verbale di collaudo di quest'ultima eseguito, peraltro, pochi mesi prima dell'infrazione.

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