Amministratori

Il Comune è proprietario dell'immobile requisito dal sindaco come ufficiale del Governo

di Paola Rossi

Il giudice non può "scaricare" sui senza tetto alloggiati in un immobile requisito, i danni patiti dal proprietario per la mancata riconsegna del bene alla scadenza della requisizione. Così come il Comune non può affermare che, una volta scaduta l'ordinanza sindacale di requisizione, formalmente il proprietario rientra nel possesso dell'immobile e che quindi la mancata disponibilità del bene dipende dalla sua inattività. Infatti, solo con il compimento dello sgombero il bene è realmente restituito al legittimo proprietario. E non basta, come avvenuto nel caso concreto, che l'ente locale comunichi al proprietario l'avvenuto raggiungimento della scadenza della requisizione, ma deve provvedere alla riconsegna materiale. La Corte di cassazione, con la sentenza n. 1578/2020 ha infatti affermato la responsabilità civile del Comune di Mentana responsabile verso l'Università "La Sapienza" per la mancata restituzione tempestiva del compendio immobiliare requisito dal sindaco, ma in veste di ufficiale del Governo, per alloggiare dei senza tetto. L'ente locale - dice la Cassazione - ne ha acquisito il possesso fin dalla requisizione per cui risponde dei danni per il periodo intercorso dal mancato sgombero fino alla restituzione.

La vicenda processuale - L'università chiedeva i dannni per la mancata disponibilità del bene e per lo stato di degrado dell'immobile. Il giudice di primo grado aveva però dichiarato cessata la materia del contendere, a seguito dell'avvenuto sgombero in corso di causa, e aveva indicato come legittimati passivi del risarcimento per i danni all'immobile gli occupanti sine titulo e non il Comune una volta scaduta l'ordinanza di requisizione. La Corte d'appello ritenuta abnorme l'occupazione di tredici anni di un bene formalmente requisito per tre mesi aveva invece poi riconosciuto il risarcimento a carico del Comune per i danni dovuti al lunghissimo periodo in cui si è protratta l'occupazione abusiva, per il degrado e la perdita dei beni mobili e l'indennizzo per il mancato uso diretto o sfruttamento economico del bene. La decisione dei giudici di appello confermata dalla Cassazione si fonda sull'individuazione del Comune quale detentore e utilizzatore dell'immobile per tutto il periodo dell'occupazione abusiva, a nulla rilevando che a godere direttamente del bene fossero i senza tetto.

La sentenza della Corte di cassazione n. 1578/2020

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