Amministratori

Al giudice ordinario le controversie sulla correttezza delle iscrizioni anagrafiche

di Guido Befani

Le controversie relative ad un'iscrizione anagrafica appartengono alla giurisdizione del Giudice ordinario, non esercitando, nella materia in questione, l'Amministrazione comunale alcun potere discrezionale laddove l'iscrizione e la cancellazione anagrafica si configurano come atti dovuti in presenza dei presupposti stabiliti dalla legge, in relazione ai quali spetta all'Amministrazione un mero potere di accertamento: tali controversie conseguentemente concernono situazioni di diritto soggettivo e non di interesse legittimo. È quanto afferma il Tar Torino, con la sentenza n. 211/2019.

L’approfondimento
Il Tar Torino è intervenuto individuando il giudice competente a decidere una controversia avente ad oggetto le contestazioni mosse dal confinante in merito alla correttezza delle iscrizioni anagrafiche attribuite dal Comune al vicino, e, in particolare, della residenza e del numero civico.

La decisione     
Nel dichiarare il difetto di giurisdizione del Giudice amministrativo in favore del Giudice ordinario, il Collegio ha avuto modo di rilevare come, secondo un consolidato orientamento giurisprudenziale, le controversie relative ad un'iscrizione anagrafica appartengono alla giurisdizione del Giudice ordinario, non esercitando nella materia de qua l'Amministrazione comunale alcun potere discrezionale.
Per il Collegio, infatti, l'iscrizione e la cancellazione anagrafica si configurano infatti come atti dovuti in presenza dei presupposti stabiliti dalla legge, in relazione ai quali spetta all'Amministrazione un mero potere di accertamento: tali controversie conseguentemente concernono situazioni di diritto soggettivo e non di interesse legittimo (si veda la pronuncia del Consiglio di Stato, sez. V, 23 gennaio 2015, n. 310).
Per il Collegio, inoltre, non hanno meritano accoglimento le considerazioni di parte ricorrente, in parte perché relativi a controversie in materia di pubblico impiego, nella quale sussiste la giurisdizione esclusiva del Giudice amministrativo estesa alla cognizione anche di diritti soggettivi; e in parte perché afferenti unicamente a domande di accertamento del silenzio-inadempimento della Pa, dove è stato accertato soltanto il diritto della parte ricorrente ad ottenere dalla Pa un provvedimento espresso di conclusione del procedimento; e in ogni caso, si tratterebbe a tutto concedere di decisioni isolate, contrarie all’orientamento del tutto maggioritario e condiviso anche dal Collegio.

Conclusioni
Alla luce di queste premesse, ne deriva la declaratoria della giurisdizione del Giudice ordinario, dinanzi al quale il giudizio dovrà essere riassunto nei termini di rito.

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