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Stretta al gioco d'azzardo, vietato aprire sale da gioco e slot in prossimità di luoghi sensibili

di Mario Improta

Il Comune può ordinare la chiusura immediata di un locale predisposto al gioco d’azzardo, scommesse e apparecchiature slot-machine, se questo è situato ad una distanza non regolamentare da «luoghi sensibili», per tutelare le fasce più deboli della collettività. È quanto afferma il Tar Puglia, Lecce, Sezione III, con la sentenza 19 aprile 2019 n. 679.

Il caso
Il Tar Puglia ha confermato i provvedimenti emessi dal Comune di Lecce, i quali ordinavano l’immediata chiusura di un locale adibito a sala da gioco d’azzardo, slot-machine e videolottery, poiché «ubicato ad una distanza non regolamentare», quindi in assenza dei presupposti, volti a concedere l’autorizzazione, ed in violazione delle norme del Tulps (Testo unico della legge di pubblica sicurezza).
La parte ricorrente, tra gli altri motivi di ricorso, lamentava il vizio di carenza di motivazione e di istruttoria, poiché, a suo dire, il Comune di Lecce non avrebbe indicato, nel dettaglio, quali siano i luoghi da ritenersi «sensibili» tra quelli previsti dall’articolo 7 della Lr Puglia n. 43 del 2013 ed anche perché, non appare chiaro, dalla normativa richiamata, quale strumento in concreto sia necessario utilizzare al fine di misurare suddette distanze, misurazioni ed ingressi posti a base di calcolo. Di tal che, secondo il ricorrente, la motivazione, in assenza di una così intesa rigorosa dimostrazione della violazione delle distanze in questione, sarebbe illegittima.
Nel confutare la tesi del ricorrente, il Giudice ha rilevato che, al contrario,  l’ordinanza comunale impugnata faceva un esplicito riferimento al «verbale di sopralluogo pubblico» nel quale erano esattamente indicate le distanze dei vari «luoghi sensibili» inferiori ai cinquecento metri, per giunta era specificato che il calcolo per la misurazione avviene seguendo il modello della «distanza pedonale più brave». In particolare, il locale si trovava nelle adiacenze, inferiori ai cinquecento metri, di un centro sportivo, una scuola ed una Chiesa.
Per individuare poi, quali luoghi siano da intendersi «sensibili», il Tribunale ha evidenziato che  la Lr Puglia  13 dicembre 2013, n. 43, intitolata «Contrasto alla diffusione del gioco d’azzardo patologico (Gap)», specifica chiaramente che «fuori dai casi previsti dall’articolo 110, comma 7, del Rd 773/1931, l’autorizzazione all’esercizio non viene concessa nel caso di ubicazioni in un raggio non inferiore a cinquecento metri, misurati per la distanza pedonale più breve, da istituti scolastici di qualsiasi grado, luoghi di culto, oratori, impianti sportivi e centri giovanili, centri sociali o altri istituti frequentati principalmente da giovani o strutture residenziali o semiresidenziali operanti in ambito sanitario o socio-assistenziale e, inoltre, strutture ricettive per categorie protette».

La ratio della disciplina
La particolare disciplina, a cui si è fatto riferimento, trova la propria ratio nella preoccupazione del legislatore regionale di difendere persone considerate deboli da una patologia grave, a tratti una vera e propria piaga sociale, quale quella della ludopatia.
La Corte costituzionale, con la sentenza 11 maggio 2017, n. 108, è, peraltro, intervenuta ad escludere i dubbi di legittimità di tale disciplina, affermando che «il legislatore pugliese non è intervenuto per contrastare il gioco illegale, né per disciplinare direttamente le modalità di istallazione e di utilizzo degli apparecchi da gioco leciti e nemmeno per individuare i giochi leciti, bensì per evitare la prossimità delle sale e degli apparecchi da gioco a determinati luoghi, ove si radunano soggetti ritenuti psicologicamente più esposti all’illusione di conseguire vincite e facili guadagni e, quindi, al rischio di cadere vittime della ‘dipendenza da gioco d’azzardo’: fenomeno da tempo riconosciuto come vero e proprio disturbo del comportamento, assimilabile, per certi versi, alla tossicodipendenza e all’alcolismo». Pertanto, ad avviso del Giudice delle Leggi, «la disposizione in esame persegue in via preminente finalità di carattere socio-sanitario, rientrante nella materia di legislazione concorrente ‘tutela della salute’ (ex articolo 117, terzo comma, Cost.), nella quale la Regione può legiferare nel rispetto dei principi fondamentali della legislazione nazionale».
Sul punto è intervenuta anche la Corte di giustizia, la quale, in più riprese, ha sancito che gli obiettivi perseguiti dalle normative nazionali adottate nell'ambito dei giochi e delle scommesse si ricollegano, di regola, alla tutela dei destinatari dei servizi interessati e dei consumatori, nonché alla tutela dell’ordine sociale; siffatti obiettivi rientrano nel novero dei motivi imperativi di interesse generale che possono giustificare limitazioni alla libera prestazione dei servizi; anche le considerazioni di ordine morale, religioso o culturale, nonché le conseguenze moralmente e finanziariamente dannose per l’individuo e la società che sono collegate ai giochi d'azzardo e alle scommesse possono giustificare che le autorità nazionali dispongano di un potere discrezionale sufficiente a determinare, secondo la propria scala di valori, le prescrizioni a tutela del consumatore e dell'ordine sociale.

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