Amministratori

Legittima la richiesta di requisiti specifici per l'accreditamento di centri sanitari privati

di Ulderico Izzo

È’ legittima la richiesta da parte dell’Azienda sanitaria di requisiti specifici per l’accreditamento di Centri privati di emodialisi anche se ciò comporta un aggravamento rispetto al Centro che opera in regime privatistico. Così si esprime il Consiglio di Stato, Sezione III, con la recente sentenza n. 2854/2019.

Il fatto
Due centri di emodialisi ambulatoriale hanno impugnato dinanzi al Tar partenopeo gli atti con i quali i coordinatori dei nuclei di valutazione della Asl di riferimento, nell’esercizio dei poteri delegati dalla regione Campania in virtù della legge regionale numero 16/2008, hanno determinato alcuni requisiti aggiuntivi al fine dell’accreditamento istituzionale.
Il giudice campano respinge il ricorso e la sua decisione è stata confermata dal Consiglio di Stato con la sentenza in rassegna.

La decisione
Il Consiglio di Stato ha ribadito che gli operatori privati - in quanto impegnati, insieme alle strutture pubbliche, a garantire l'essenziale interesse pubblico alla corretta ed appropriata fornitura del primario servizio della salute - non possono considerarsi estranei alla necessità di raggiungere – in particolare per determinate branche relative a gravi patologie – livelli di efficienza massimi, anche a costo di un aggravio di impegni di uomini e di mezzi.
Tali conclusioni ben si armonizzano con i principi, elaborati di recente dalla stessa III Sezione con la sentenza 321/2018, nella materia degli accreditamenti concessi a strutture private, secondo cui chi intende operare nell’ambito della sanità pubblica deve accettare le condizioni da questa imposte, dovendo comunque e in primo luogo assicurare, pur in presenza di restrizioni, beni costituzionali di superiore valore quale i livelli essenziali relativi al diritto alla salute. In alternativa, agli operatori resta la scelta di agire come privati nel privato.

Conclusioni
L’appello ribadisce che le strutture private che decidono di lavorare con il Servizio sanitario sanno bene di dover sacrificare parte della loro autonomia imprenditoriale ma accettano tale limitazione in cambio della sicurezza – assente nel libero mercato – di un minimo di prestazioni garantite.
Si tratta dunque di una scelta consapevole e reversibile, perché lascia comunque sempre liberi – ove le condizioni imposte dalla Regione o dalla Asl delegate non siano ritenute più convenienti – di tornare ad operare solo in regime privatistico.

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