Amministratori

Terzo settore, ampia autonomia all'ente sulle attività di interesse generale da indicare negli statuti

di Manuela Sodini

Il ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, con il documento n. 3650/2019, ha fatto chiarezza sulla individuazione delle attività di interesse generale che gli enti del terzo settore possono prevedere nei propri statuti. Infatti, lo svolgimento, in via esclusiva o principale, di una o più attività di interesse generale è uno degli elementi che connotano, unitamente alla finalità e all'assenza dei fini di lucro, gli enti che appartengono al Terzo settore.

La richiesta di chiarimenti
La richiesta di chiarimenti è partita dal Dipartimento salute e welfare della Regione Abruzzo che si è rivolta al ministero al fine di ricevere delucidazioni circa la facoltà da parte degli enti del terzo settore di inserire nello statuto tutto il catalogo delle 26 tipologie di attività previste dall'articolo 5 del Dlgs 117/2017, il Codice del terzo settore, o piuttosto l'obbligatorietà di limitarsi a indicare solo quelle «ritenute più congrue rispetto agli scopi statutari e al campo di azione degli enti». L'articolo 21 del Codice del terzo settore indica fra i contenuti obbligatori da prevedere nell'atto costitutivo, di cui lo statuto è parte integrante, l'attività di interesse generale che costituisce l'oggetto sociale, oltre all'indicazione delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale perseguite dall'ente. In proposito, secondo la circolare del Consiglio nazionale dei Dottori commercialisti e degli Esperti contabili (Riforma del Terzo settore: elementi professionali e criticità applicative), si deve presumere che l'esercizio delle attività di interesse generale assorba il perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

Attività di interesse generale
L'articolo 6 del Codice del Terzo settore prevede che gli enti possano esercitare attività diverse da quelle elencate all'articolo 5, purchè l'atto costitutivo o lo statuto lo consentano e siano secondarie e strumentali rispetto alle attività di interesse generale.
Dunque, ferma la possibilità di esercitare attività diverse alle condizioni anzidette, per il ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali l'individuazione «di una o più attività di interesse generale» non potrà consistere nell'inserimento nello statuto di un elenco di tutte le attività indicate dall'articolo 5 o, comunque, di un numero tale da rendere indefinito l'oggetto sociale.
Come ha evidenziato il ministero, il catalogo delle attività individuate come «di interesse generale» si presenta molto esteso e va nella direzione di garantire agli enti un'ampia autonomia nell'individuazione delle attività attraverso cui conseguire le finalità associative in armonia con la natura e le caratteristiche dell'ente. Tuttavia, questa autonomia non può confliggere con gli obblighi di trasparenza e conoscibilità nei confronti dei terzi o il diritto degli associati, anche futuri, di aderire a una compagine di cui siano chiaramente individuate le attività e finalità. Del resto, sarà sempre possibile intervenire sull'oggetto sociale introducendo nuove attività o eliminando attività che l'ente non ritiene più di svolgere, ma questo dovrà essere il frutto di una chiara scelta degli associati, da assumere nel rispetto delle regole organizzative di cui l'ente si è dotato.
Il ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali in proposito ricorda come l'istituzione e l'iscrizione per gli enti appartenenti al terzo settore nel Runts mira, nell'intendimento del legislatore, a censire non solo gli enti, ma ad assicurare la trasparenza sulle attività svolte, sui risultati conseguiti, nonché sull'impiego delle risorse, sia di provenienza pubblica che di provenienza privata, che gli enti acquisiscono in conseguenza delle attività stesse.

Il documento del ministero

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