Amministratori

Il reddito minimo è condizione per il rilascio del permesso di soggiorno

di Ulderico Izzo

Il possesso di un reddito minimo idoneo al sostentamento dello straniero, costituisce un requisito soggettivo non eludibile ai fini del rilascio e del rinnovo del permesso di soggiorno, in quanto attinente alla sostenibilità dell’ingresso nella comunità nazionale, all’inserimento nel contesto lavorativo, ed alla capacità di contribuire con il proprio impegno allo sviluppo economico e sociale del paese. Così si esprime il Tar Lombardia con la recente sentenza n. 1249/2019.

Il fatto
Dinanzi al Tribunale meneghino viene impugnato il diniego, espresso dal Questore del luogo, del rinnovo del permesso di soggiorno, espresso sulla base dell’insufficienza dei redditi percepiti e sulla mancanza di un rapporto lavorativo.
Il Tribunale amministrativo, con la sentenza in rassegna, respinge il ricorso del richiedente, con condanna dello stesso anche alla refusione delle spese processuali.

La decisione
Il collegio giudicante ha affermato che nessun potere discrezionale sussiste in capo all’Amministrazione statale circa l’individuazione del reddito, essendo invece, esso, individuato dalla legge, nell'importo annuo dell'assegno sociale che l’istante non ha mai raggiunto, quantomeno, nell’ambito temporale indicato nel provvedimento impugnato.

Conclusioni
Dalla sentenza emerge con chiarezza che coloro che intendono chiedere il rinnovo di un permesso di soggiorno debbono dimostrare di essere in possesso di una idonea fonte di reddito atta a consentire la loro permanenza sul territorio della Repubblica.

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