Amministratori

Colpa grave del medico che non verifica la copertura vaccinale del paziente

di Guido Befani

Sussiste colpa medica grave nella negligente omissione informativa (e poi somministrativa di immunoglobuline) del medico che, visitando in pronto soccorso un paziente con ferita da taglio “sporca”, non si accerti dell’effettiva copertura vaccinale antitetanica e non somministri, nel dubbio, le immunoglobuline nelle successive 24 ore ancorché vi sia stato un accordo verbale con il paziente per una successiva e tempestiva verifica “domestica” circa l’esistenza di copertura antitetanica, non seguita da alcuna comunicazione del paziente stesso, ma neppure da doverosa sollecitazione di riscontro da parte del medico. È quanto afferma la Sezione giurisdizionale Lombardia della Corte dei Conti, con la sentenza n. 171/2019.

L’approfondimento
La Corte dei Conti è intervenuta facendo chiarezza sul risarcimento del danno erariale da "malpractice" medica previsto dalla Legge n. 24 del 2017,  cd legge Gelli, per l’imperita e imprudente mancata verifica circa copertura antitetanica di un paziente con ferita da taglio che ha successivamente subito l’amputazione del dito per tetano.

La decisione
Nell’accertare la responsabilità amministrativa per danno erariale, il Collegio ha avuto modo di rilevare l’inapplicabilità ratione temporis delle disposizioni previste dalla legge Gelli per fatti anteriori.
Ad ogni modo, nel caso di specie per il Collegio la valutazione in punto di ascrizione causale e psicologica della patologia tetanica (alla base della transazione risarcitoria fondativa del danno erariale contestato) astrattamente ascrivibile alla condotta del medico, deve passare attraverso una logica ed ordinaria considerazione circa la condotta - espressiva di basiche nozioni di medicina note a tutti e dunque anche in capo ad un medico di pronto soccorso sulla scorta di comuni linee-guida - che è doveroso pretendere da qualsiasi medico in caso di ferita da taglio refertata e qualificata come “sporca”: ovvero di verificare se il paziente abbia copertura antitetanica o meno. Qualora ne sia sprovvisto, o vi sia dubbio sull’avvenuta assunzione di profilassi antitetanica, il medico, che ha, come nella specie, ritenuta “sporca” e dunque a rischio, ha l’obbligo comunque di somministrare immunoglobuline nelle 24 ore dal sinistro, salvo rifiuto scritto del paziente, qui non formulato e non riportato in cartella clinica.
Nella specie, a fronte della richiesta della difesa del medico volta a provare testimonialmente che lo stesso avrebbe formulato solo “oralmente” tale richiesta (non menzionata però in cartella di ricovero) al paziente che, non memore della avvenuta vaccinazione in sede di ricovero, si sarebbe impegnato a dare riscontro dopo una verifica domestica, osserva il Collegio come la grave colpa della convenuta non sia rinvenibile nella omessa trascrizione della domanda fatta al paziente e della risposta “transitoria” ricevuta, quanto nel non aver successivamente (in giornata o massimo il giorno dopo) ricontattato, come suo obbligo deontologico e giuridico, il paziente rimasto silente per acquisire formale risposta sulla esistenza o meno di copertura antitetanica.
Trattavasi, infatti, di condotta doverosa e di agevolissima realizzazione anche a mezzo telefono, la cui omissione denota grave colpevolezza omissiva per un medico che, sul piano causale, rappresenta la condicio sine qua non del sopravvenuto tetano.
Unica alternativa a tale differita, ma fulminea, acquisizione, nelle 24 ore, di risposta da parte del paziente (da riportare in cartella) sulla avvenuta copertura antitetanica, era la immediata somministrazione doverosa di immunoglobuline da parte del medico del pronto soccorso al momento del ricovero, evitabile solo se vi fosse stato rifiuto scritto del paziente, qui non formulato, essendo, secondo ordinarie (e doverosamente note) conoscenze mediche, la vaccinazione anti-tetanica o l’immunoglobulina necessaria per il completamento della profilassi a seguito di morsi e ferite lacere o puntorie, ustioni o ulcere profonde e in situazioni di storia vaccinale sconosciuta.

Conclusioni
Alla luce di queste premesse, ne deriva la sussistenza della colpa grave nella negligente omissione informativa (e poi somministrativa di immunoglobuline) del medico, anche se fosse veritiero che vi era stato un accordo verbale con il paziente per una successiva e tempestiva verifica “domestica” circa l’esistenza di copertura antitetanica, non seguita da alcuna comunicazione del paziente stesso, ma neppure da doverosa sollecitazione di riscontro da parte del medico.
In sintesi, la colpa grave in connessione causale con l’evento, va ravvisata nella specie richiamando il principio, logico ancor prima che giuridico, secondo cui una condotta appropriata, e qui mancata, avrebbe avuto apprezzabili e significative probabilità di scongiurare la patologia tetanica e, quindi, il danno poi transatto.

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