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Figli adottati all'estero da genitori gay residenti in Italia, anagrafi comunali nel caos

di Andrea Alberto Moramarco

Saranno le Sezioni unite a decidere se, in assenza di un legame biologico tra il minore adottato ed entrambi i genitori adottivi dello stesso sesso, è possibile il riconoscimento della sentenza straniera di adozione legittimante, e se, in tal caso, il sindacato del giudice italiano si debba estendere anche alla fase della valutazione straniera sullo stato di adottabilità.
A rimettere la questione al Supremo consesso è la prima sezione civile della Cassazione con l'ordinanza interlocutoria n. 29071, depositata l'11 novembre, con la quale i giudici di legittimità si sono chiesti se la nostra disciplina costituzionale, nonché la legge n. 183/1984 (Disciplina dell'adozione e dell'affidamento dei minori) e la legge n. 76/2016 «Cirinnà (Regolamentazione delle unioni civili tra persone dello stesso sesso), oltre al principio dell'ordine pubblico, siano di ostacolo al provvedimento straniero che abbia consentito a una coppia omosessuale l'adozione legittimante.

Il caso - La vicenda riguarda le sorti della richiesta di riconoscimento in Italia- presentata da uno dei genitori adottivi con cittadinanza italiana e americana - del provvedimento con il quale la Corte di New York, previo consenso dei genitori biologici, consentiva l'adozione di un minore da parte di una coppia omosessuale. La Corte d'appello di Milano, dopo aver dichiarato il difetto di legittimazione passiva del Sindaco, dichiarava l'efficacia del provvedimento straniero tenuto conto del superiore interesse del minore, ordinando così al primo cittadino di procedere alla sua trascrizione. Il Sindaco però ricorreva in Cassazione sostenendo, in primis, la sua legittimazione, derivante dalla sua qualità di soggetto responsabile della tenuta dei registri contabili e di ufficiale di governo; e, nel merito, il contrasto del riconoscimento con i principi e le regole poste dal nostro ordinamento sull'adozione legittimante, consentita solo a persone coniugate di sesso diverso.

La legittimazione passiva del Sindaco -La Cassazione, innanzitutto, afferma che il rifiuto di procedere alla trascrizione nei registri dello stato civile di un provvedimento giurisdizionale straniero, che abbia accertato il rapporto di filiazione, dà luogo - salvo si tratti di errori formali - a una controversia di Stato, da risolversi mediante il procedimento ex articolo 67 della legge n. 218/1985 (Riforma del sistema italiano di diritto internazionale privato), che richiede il contraddittorio con il Sindaco, che agisce nelle vesti di ufficiale dello stato civile. Il Sindaco, pertanto, agisce nelle vesti di interessato ed è direttamente coinvolto nell'attuazione del provvedimento pronunciato.

L'adozione legittimante per le coppie gay - Ciò posto, il Collegio ritiene che i dubbi sollevati dal Sindaco siano tali da indurre a una riflessione più ampia, che porti le Sezioni unite ad adottare ad una decisione univoca su un tema così delicato, tenendo conto del fatto che, in base all'articolo 6 della legge n. 183/1984, l'adozione legittimante è consentita solo ai coniugi uniti in matrimonio, e che l'articolo 1, comma 20, della legge n. 76/2016, nell'assicurare l'effettività della tutela per le parti dell'unione civile, non ha volutamente modificato tale quadro giuridico.
Inoltre, ritiene la Prima sezione, è opportuno interrogarsi sul ruolo da attribuire al principio dell'interesse superiore del minore e quello della conservazione dello status filiationis, anche in ipotesi come quella del caso di specie in cui non vi sia alcun rapporto biologico tra minore e genitori. Tutto ciò, poi, va letto alla luce della nozione di «ordine pubblico», il cui significato va inteso non solo alla stregua del principi fondamentali costituzionali e sovranazionali, ma anche in relazione al "diritto vivente", ovvero alla disciplina ordinaria dei singoli istituti e all'interpretazione fornitane dalla giurisprudenza costituzionale e ordinaria.

In definitiva, ritiene la Cassazione, occorre chiedersi «se il disfavore del legislatore italiano per l'adozione legittimante a favore delle coppie dello stesso sesso», oltre a essere espressione dell'esercizio di potestà discrezionale, sia altresì «espressione di principi e valori fondamentali ed irrinunciabili fondanti il nostro ordinamento».

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