Personale

Avvocati pubblici, l’obbligo del badge non compromette autonomia e indipendenza

di Ulderico Izzo

Il Consiglio di Stato, con la sentenza n. 5538/2018, ha statuito la piena legittimità della delibera del Direttore generale del personale di una azienda sanitaria che ha imposto anche agli avvocati dell'azienda di marcare con il badge l'entrata e l'uscita dal posto di lavoro, pena l'adozione di misure disciplinari (si veda anche il Quotidiano degli enti locali e della Pa del 2 ottobre).

Il fatto
Un'azienda sanitaria campana, nel dare attuazione alle linee di indirizzo regionali per la determinazione dei fondi contrattuali dell'anno 2015 e seguenti e sulla corretta applicazione di alcuni istituti contrattuali rilevanti sui costi del personale, eaveva consegnato il tesserino magnetico per la rilevazione della presenza in servizio – cosiddetto badge - anche agli avvocati dirigenti. Questi, ritenendo l'utilizzo del badge una nitida limitazione dei profili della propria autonomia professionale e di indipendenza, indiscutibilmente riconosciuti dall'ordinamento giuridico, hanno impugnato il provvedimento davanti al Tar.
Il Tar campano ha rigettato i ricorso richiamando l'orientamento giurisprudenziale dello stesso Consiglio di Stato secondo il quale, in termini generali, le prerogative di autonomia e indipendenza, nei termini riconosciuti dalla legge di ordinamento professionale agli avvocati degli enti pubblici, non sono lese da ordini di servizio riconducibili alla verifica funzionale del rispetto degli obblighi lavorativi di diligenza e correttezza nei confronti della persona giuridica pubblica datrice di lavoro, che obbligano anche l'avvocato iscritto all'elenco speciale (Consigli di Stato, sentenza 7 giugno 2016 n. 2434).

La decisione
Il Consiglio di Stato conferma completamente la decisione di primo grado e sgombra il campo da dubbi e incertezze che derivavano dalla particolare natura della materia.
Il giudice amministrativo d'appello ha chiarito che l'autonomia e l'indipendenza che qualificano l'esercizio di una determinata attività lavorativa, quale quella degli avvocati di enti pubblici, possono assumere – e concretamente assumono – contenuti e modalità di estrinsecazione diverse, in relazione alla tipologia di prestazione che viene in rilievo e alla connessa esigenza, avvertita e tutelata dall'ordinamento, di evitare che le stesse risultino compromesse da scelte organizzative confliggenti dell'amministrazione di appartenenza.
In particolare, riguardo agli avvocati pubblici incardinati organizzativamente presso una pubblica amministrazione e ai quali è affidato lo ius postulandi nell'interesse dell'ente di appartenenza, le loro prerogative di indipendenza e autonomia, proprio perché affidatari dell'interesse di una parte, attengono essenzialmente al modo in cui perseguire quell'interesse, ovvero alle scelte difensive da mettere in pratica per la sua migliore tutela, con la conseguenza che non rischiano di essere pregiudicate da forme di controllo relative alle modalità anche temporali di svolgimento della loro prestazione.
Il quadro normativo è chiaro nel precisare che anche per coloro che svolgono l'attività forense alle dipendenze di una pubblica amministrazione l'obbligo di attestare la presenza in servizio viene rispettato utilizzando il badge elettronico o strumento informatico analogo. Ormai non ci sono più eccezioni.

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