Personale

Assunzioni, la circolare fa il restyling alle spese di personale

di Gianluca Bertagna

Ci sono voluti quasi quindici anni per avere una definizione di spesa di personale consolidata e condivisa. Da quando l'aggregato è stato oggetto di specifico monitoraggio contabile si sono succedute centinaia di interpretazioni che hanno reso difficile la verifica dei limiti previsti dall'articolo 1, comma 557 e 562, della legge 296/2006. Oggi, con il decreto ministeriale 17 marzo 2020 le cose sono destinate a cambiare ancora, in quanto con la bozza di circolare esplicativa (si veda il Quotidiano degli enti locali di ieri) prende il via una nuova era. Senza, però, generalizzare.
Nonostante l'entrata in vigore del nuovo metodo di calcolo degli spazi assunzionali per i Comuni, rimangono in vigore tutte le precedenti disposizioni che hanno introdotto limiti alle assunzioni. In particolare, gli enti devono continuare a rispettare il contenimento delle spese di personale in valore assoluto al di sotto dell'asticella rappresentata dalla media delle spese del triennio 2011/2013 o dalla spesa dell'anno 2008. Solamente i Comuni più virtuosi – cioè coloro che si collocano al di sotto della percentuale della tabella 1 del Dm – potranno tenere le nuove assunzioni fuori dal limite. Per gli altri, è tutto come prima. Questo calcolo, come noto, si effettua sommando tutte le spese di personale dei propri bilanci a eccezione di alcune voci che sono state escluse, in via interpretativa, dalla comparazione.

Il nuovo concetto di spesa di personale
Il Dm impone ai Comuni di calcolare il rapporto tra spese di personale ed entrate correnti al netto del Fondo crediti dubbia esigibilità. La circolare esplicativa non ha spiegato solo come calcolare il denominatore ma ha dettagliato anche il numeratore, cioè le spese di personale.
Invariato il calcolo del «comma 557», al fine di calcolare il rapporto percentuale introdotto dal nuovo Dm gli impegni di competenza, riguardanti la spesa complessiva del personale da considerare, sono quelli relativi alle voci riportate nel macroaggregato Bdap: U.1.01.00.00.000, nonché nei codici spesa: U1.03.02.12.001; U1.03.02.12.002; U1.03.02.12.003; U1.03.02.12.999. Grandi assenti rispetto al passato: l'Irap, i trasferimenti operati ad altri enti, e qualsiasi esclusione. Si noti che nel fare il calcolo non è più necessario alcun intervento o aggiustamento, in quanto il documento spiega esattamente quali informazioni recuperare.

Uniformità e correttezza
Per chi proviene da anni segnati da complessità e incertezza nei conteggi, questa può apparire una vera rivoluzione, per semplicità e definizione. D'altronde, va ricordato che i nuovi parametri non si fondano sul confronto statico di aggregati di spesa presi in valore assoluto, ma hanno l'obiettivo di verificare, dinamicamente, la sostenibilità finanziaria delle assunzioni di ciascun comune. Non a caso, quindi, la circolare dispone che questo calcolo venga effettuato allo stesso modo da parte di tutti i Comuni, ritenendo che le informazioni utilizzate garantiscano uniformità e correttezza. Superata l'incredulità per l'estrema facilità di calcolo – che non prevede più esclusioni di nessun tipo – le cose potrebbero davvero essere più semplici, a patto che non ci si faccia troppe domande e che si operi, stavolta, esattamente come ci viene richiesto.

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