Appalti

Sanzionabili fino a venti mensilità i soci che pur avendo la maggioranza evitano il controllo pubblico

di Vincenzo Giannotti

Le Sezioni Riunite della Corte dei conti hanno avuto modo di precisare come, il controllo pubblico di una società partecipata da più soci pubblici che detengono la maggioranza non sia scontato, tutte le volte che sussista un'influenza dominante del socio privato o di più soci privati (si veda Il Quotidiano degli enti locali e della Pa del 30 maggio). Quest'ultima situazione, tuttavia, secondo la Corte dei conti dell'Umbria (deliberazione n. 77/2019) dovrebbe imporre agli enti pubblici maggioritari di attivare iniziative di aggregazione e coordinamento funzionali all'esercizio del controllo pubblico, in mancanza delle quali si potrebbe aprire una responsabilità amministrativa. Spetta in questo caso ai giudici contabili verificare le iniziative intraprese e sanzionare eventuali situazioni elusive imposte dalla normativa, utilizzando le sanzioni previste dall'articolo 148, comma 4, del Tuel secondo cui «… le sezioni giurisdizionali regionali della Corte dei conti irrogano agli amministratori responsabili la condanna ad una sanzione pecuniaria da un minimo di cinque fino ad un massimo di venti volte la retribuzione mensile lorda dovuta al momento di commissione della violazione».

La questione
Il caso riguarda la presenza di una pluralità di soci pubblici che detengono la maggioranza societaria ma con uno statuto societario che, tuttavia, da un lato vieta di assumere decisioni di straordinaria amministrazione in assenza del consenso del socio privato di minoranza, e dall'altro lato prevede in alternativa il consenso del 76% del voto assembleare a fronte di una maggioranza dei soci pubblici che non raggiunge la citata percentuale di voti. La domanda posta al Collegio contabile umbro è quale sia la sanzione o responsabilità applicabile ai soci pubblici che non intendessero partecipare al patto parasociale o fare la comunicazione di controllo pubblico congiunto.

La risposta del collegio contabile
Le regole del testo unico delle società partecipate hanno imposto alle società a controllo pubblico una serie di obiettivi di finanza pubblica, dal numero dei componenti del consiglio di amministrazione, dai limiti al trattamento economico degli amministratori, dalle regole riferite alle incompatibilità/inconferibilità degli incarichi, dai principi fondamentali sull'organizzazione e sulla gestione, dalla disciplina delle crisi d'impresa, dalle regole sulla gestione dei rapporti di lavoro e, infine dagli obblighi di trasparenza.
Ricorda il collegio contabile umbro che, nel caso di società a maggioranza o integralmente pubbliche, gli enti pubblici hanno l'obbligo di attuare, e formalizzare, misure e strumenti coordinati di controllo (mediante stipula di apposti patti parasociali e/o modificando clausole statutarie) atti a esercitare un'influenza dominante sulla società. La formalizzazione, da parte degli enti soci, di strumenti di controllo sulle società, anche pluripartecipate, è funzionale, nel caso degli enti locali alla strutturazione (articoli 147 e 147-quater del Dlgs 267/2000), alle procedure di controllo interno sulle società (non quotate), prescrizione rafforzata, in caso di verifica di assenza o inadeguatezza, da parte delle Sezioni regionali di controllo della Corte dei conti, da un'ipotesi di responsabilità amministrativa di tipo sanzionatorio. Le Sezione Riunite (deliberazione n. 17/2019) hanno anche precisato che può ritenersi sufficiente, a determinare l'influenza dominante, un patto parasociale debole tra più amministrazioni, anche se non stipulato in forma scritta, ma tale che i soci sindacati si impegnino a votare in assemblea in senso conforme alle indicazioni del Tusp. In altri termini, le previsioni pattizie, pur non contemplando espressamente il raggiungimento di un'influenza dominante, affermano comportamenti concreti comunque idonei a integrarla, anche attraverso la previsione di un potere di veto alle decisioni che risultino non allineate al Tusp.

Conclusioni
Pur in presenza di una statuto o di patti parasociali che non permettano ai soci pubblici di avere una influenza dominante, nondimeno è possibile esercitare, attraverso tutte le iniziative di aggregazione e coordinamento tra gli enti pubblici maggioritari, una puntuale attuazione delle disposizioni previste dal testo unico delle società partecipate. La violazione delle citate disposizioni, da parte degli enti pubblici soci, determina una responsabilità amministrativa individuata dall'articolo 148, comma 4, del Tuel secondo la quale gli amministratori potrebbero essere sanzionati da cinque fino a venti mensilità. Resta fermo per il collegio contabile che, qualora le decisioni di straordinaria amministrazione prevedano «il consenso del socio privato» le stesse sono da considerarsi di ostacolo all'esercizio del controllo pubblico da parte delle amministrazioni partecipanti.

La delibera della Corte dei conti Umbria n. 77/2019

Per saperne di piùRiproduzione riservata ©