Fisco e contabilità

Ok all'acquisto delle apparecchiature di rilevamento con le entrate degli autovelox

di Vincenzo Giannotti

Le entrate derivanti dalla violazione dei limiti di velocità, accertati mediante apparecchiature di rilevamento in base all'articolo 142 del codice della strada, sono state al centro della decisione della Sezione delle Autonomie (deliberazione n. 1/2019, sul Quotidiano degli eti locali e della Pa del 14 gennaio) secondo la quale gli enti locali hanno l'obbligo di iscrivere le somme in bilancio ripartendole in parti uguali tra l'organo accertatore delle sanzioni e il proprietario della strada con obbligo di accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità. La nomofilachia contabile, tuttavia, non è intervenuta sulla loro destinazione, pertanto alla domanda posta da un ente locale, se sia possibile acquistare i sistemi di rilevazione o le apparecchiature di rilevamento della velocità con i medesimi proventi, la risposta della Corte dei conti della Lombardia (deliberazione n. 447/2019) è positiva. Infatti, il comma 12-ter dell'articolo 142 ha stabilito che tra i vincoli di destinazione rientri anche quello destinato al «potenziamento delle attività di controllo e di accertamento delle violazioni in materia di circolazione stradale».

La domanda
Il Presidente di una Provincia ha chiesto ai giudici contabili della Lombardia se sia possibile finanziare i costi delle apparecchiature destinate all'accertamento delle violazioni di cui all'articolo 142 del Dlgs 285/1992, mediante i proventi derivanti dalle medesime sanzioni, attraverso le modalità previste dal codice della strada. Il dubbio nasce della indicazioni fornite dalla Sezione delle Autonomie la quale, con deliberazione n. 1/2019, ha stabilito che «Ai fini della corretta quantificazione della quota del 50% dei proventi derivanti dall'accertamento delle violazioni dei limiti massimi di velocità, di cui all'art.142, comma 12-bis, del D.Lgs. n.285/1992, attribuita all'ente da cui dipende l'organo accertatore, non devono essere detratte le spese per il personale impiegato nella specifica attività di controllo e di accertamento delle violazioni, le spese connesse al rilevamento, all'accertamento e alla notifica delle stesse e quelle successive relative alla riscossione della sanzione».

La risposta del collegio contabile
Secondo i giudici contabili di controllo della Lombardia, la Sezione delle Autonomie non ha dettato alcuna regola in merito all'utilizzazione dei proventi relativi al controllo dei limiti di velocità stabiliti dal codice della strada, ma ha solo stabilito la corretta gestione delle entrate con riferimento alla quantificazione delle somme derivanti da sanzioni elevate ai sensi del Codice della strada da ripartire tra enti (accertatore della sanzione e proprietario della strada) e da iscrivere a bilancio, tenendo conto del previo accantonamento al Fondo crediti di dubbia esigibilità. In modo non diverso da quanto avviene con la destinazione dei proventi di cui all'articolo 208 del codice della strada, sarà compito della giunta comunale di stabilire la destinazione delle quote tra quelle indicate dalla norma. In particolare il comma 12-ter dell'articolo 142 stabilisce precisi e tassativi vincoli di destinazione delle somme introitate dall'ente per la «realizzazione di interventi di manutenzione e messa in sicurezza delle infrastrutture stradali, ivi comprese la segnaletica e le barriere, e dei relativi impianti, nonché al potenziamento delle attività di controllo e di accertamento delle violazioni in materia di circolazione stradale, ivi comprese le spese relative al personale, nel rispetto della normativa vigente relativa al contenimento delle spese in materia di pubblico impiego e al patto di stabilità interno». In considerazione, pertanto, dei vincoli di destinazione, la domanda posta dalla provincia non potrà che avere risposta positiva in quanto la destinazione, in parte o di tutti i proventi, per l'acquisto delle medesime apparecchiature che permettano l'accertamento delle violazioni di cui all'articolo 142 del codice della strada è attività espressamente prevista dal comma 12-ter del medesimo articolo.

La delibera della Corte dei conti Lombardia n. 447/2019

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